Giudizio di divisione e assegnazione della Casa familiare: Corte di Appello di Roma 5 luglio 2011

La Corte di Appello di Roma con sentenza 5 luglio 2011 espone i seguenti condivisibili principi:

-        l'assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi siano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli non ha più ragion d'essere e, quindi, il diritto di abitazione, che ne scaturisce, viene meno nel momento in cui il coniuge, cui la casa sia stata assegnata, ne chiede, nel corso del giudizio per lo scioglimento della comunione conseguente (nel caso di specie) a divorzio, l'assegnazione in proprietà, acquisendo così, attraverso detta assegnazione, anche la quota dell'altro coniuge; in tal caso, il diritto di abitazione (che è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale) non può essere preso in considerazione, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, sia perché è un diritto che l'art. 155, 4° comma, c.c. prevede nell'esclusivo interesse dei figli e non nell'interesse del coniuge affidatario degli stessi, sia perché, intervenuto lo scioglimento della comunione a seguito di separazione personale o di divorzio, non può più darsi rilievo, per la valutazione dell'immobile, ad un diritto, che, con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione di esistere"), proprio perché lo scopo del giudizio di divisione è solo quello di attribuire ai condividenti una porzione del bene in comunione nel rispetto della parità dei valori attribuiti al bene (Cass. civ., sez. II, 24-07-2000, n. 9659: "finalità del giudizio divisorio è assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote; a tal fine deve procedersi alla stima del bene e, se risulti effettuata in epoca troppo antecedente alla decisione, alla rivalutazione dell'entità monetaria del bene precedentemente stabilita o ad una nuova stima del bene in relazione all'effettivo attuale prezzo di mercato; peraltro se nel tempo intercorso tra la stima e la decisione, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche si accerti che nessun mutamento di valore sia intervenuto rispetto all'epoca della consulenza, nonostante il verificarsi della svalutazione monetaria, non è necessario alcun adeguamento dell'originario valore di stima").

-        Diversamente si perverrebbe ad una duplice negativa sanzione per il condividente che, per effetto della contestuale presenza del rapporto coniugale, si sia visto prima privato della possibilità di godere dell'immobile (per effetto della assegnazione della casa coniugale all'altro coniuge qual affidatario della prole) e, poi, remunerato della perdita del diritto di proprietà con attribuzione di una porzione di valore non corrispondente alla sua quota (per effetto della decurtazione relativa all'esistenza del diritto di abitazione dell'altra parte).

-        A tal proposito nessun rilievo risultano le dispute tra le parti relativamente alle cause del fallimento coniugale ed alla scelta o meno del marito di abbandonare la casa coniugale; rilevando unicamente lo scopo che contraddistingue il giudizio di divisione che abbia ad oggetto un immobile di comune proprietà di due ex coniugi.

-        L'oggetto della divisione - bene immobile - non ha alcun legame con il regime assegnato alla utilizzazione del bene in virtù di provvedimenti finalizzati alla tutela dei figli dei comproprietari, avendo rilevanza unicamente la posizione di comproprietà del bene e il traguardo da conseguire: attribuire ai condividenti una parte del bene corrispondente al valore della quota di diritto, o in natura o in denaro, ma senza alcuna differenza negativa per colui che non abbia il possesso/detenzione del bene o che non ne divenga assegnatario.

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