Tribunale Milano 8 aprile 2013 - si pronuncia in ordine all'efficacia probatoria del rapporto dall'investigatore privato nel processo civile

Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, cosicché la loro produzione, in linea di principio non è vietata. E, però, pur non essendo vietato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel vigente ordinamento processuale improntato al principio del libero convincimento del giudice, la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, deve tuttavia escludersi che le prove c.d. “atipiche” possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali.

Tanto premesso il Tribunale di Milano con ordinanza 8 arile 2012 ricorda, in ordine ai rapporti degli  investigatori privati, che l’attività degli investigatori, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, resti confinata nell’ambito delle attività senza valenza pubblicistica, costituendo attività professionale collocabile nel settore del commercio (Cass. Civ., 5 agosto 2008 n. 21137). Pertanto documenti formati dall’investigatore sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di «scritti del terzo» e costituiscono, dunque, una prova atipica.

Si versa, allora, nell’ambito della problematica di più ampio respiro concernente l’efficacia probatoria delle scritture vergate dai terzi.

Si tende a distinguere, in argomento, tra gli scritti “neutri” del terzo e gli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi nell’interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta.

Orbene, quanto alla prima tipologia di scritti, il documento scritto non proveniente dalle parti in causa, bensì da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le stesse, “può valere come indizio” (Cass. civ. sez. I, Sentenza n. 23554 del 12 settembre 2008) ma “con il supporto di altri elementi probatori”: e, però, presupposto indefettibile, è che lo scritto stesso non sia in sé una dichiarazione testimoniale elusiva delle debite forme di Legge.

Infatti: dove lo scritto non sia neutro ma costituisca, in realtà, una deposizione testimoniale, allora esso, in tanto può avere piena efficacia probatoria in quanto il suo contenuto venga acquisito al procedimento mediante prova orale o mediante ricorso all’art. 257-bis c.p.c. Con l’ultima norma citata (introdotta dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69)

il Legislatore ha ormai tipizzato il solo caso in cui possa avere efficacia la “testimonianza scritta”: ne consegue che ogni altra procedura è in insanabile contrasto con il formante legislativo ove voglia pervenire a tale effetto (deposizione scritta valente come testimonianza) con mezzo diverso (scritto non sottoposto alle formalità di Legge).

Tale rilievo ha trovato recente conferma giurisprudenziale allorché il Supremo Consesso (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 10 febbraio - 5 marzo 2010, n. 5440) ha precisato che per “scritto del terzo” non può intendersi anche “una scrittura proveniente da terzo redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte”.

La Suprema Corte (in relazione ai fatti cd. notori, v. Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2008, n. 29728) ha anche ricordato come non si possa derogare (se non nei casi ex lege) “al principio dispositivo e al contraddittorio, introducendo nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati”.

Ed, allora, il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi “in funzione testimoniale”, formate fuori dal procedimento si traduce in uno strappo al tessuto connettivo del “giusto processo” perché la deposizione trova ingresso nella lite giudiziale senza un vaglio condotto dal Giudice, e senza il contraddittorio delle parti.

Da questa premessa maggiore, qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (premessa minore), consegue che, nel processo civile, non possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo.

Nel caso di specie, la parte, con il cap. 42, aveva chiesto la conferma del rapporto e non aveva, invece – come avrebbe dovuto – formulato la prova testimoniale per capitoli, così violando il disposto dell’art. 244 c.p.c.

 

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