sul diritto di accesso agli atti della pubblica ammministrazione

1) Cos'è il "diritto di accesso"? Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre coia di documenti amministrativi.

2) Verso chi può esercitarsi il diritto di accesso? Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Per quanto riguarda le Autorità di garanzia e vigilanza, esso si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

3) Cosa si intende per "documento amministrativo"? Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
3) Sono accessibili tutti i documenti amministrativi? No, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; nei procedimenti tributari; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Inoltre, le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso. Anche il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi. Non sono, comunque, ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4) Come si richiede l'accesso? Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. E’ possibile presentare la richiesta di accesso tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
5) Chi sono i controinteressati e cosa accade in caso se ne ravvisi la presenza Come viene tutelato il controinteressato? I controinteressati sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta. Qualora l'amministrazione individui controinteressati, deve darne comunicazione agli stessi tramite invio di copia della richiesta di accesso o con raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
6) Quanto dura il procedimento di accesso formale? Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
7) Quale può essere la risposta dell'amministrazione a seguito di una istanza di accesso? La pubblica amministrazione ha trenta giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso. Essa può rispondere in modo positivo e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni che determinano la formazione del silenzio rigetto. L'amministrazione, inoltre, può differire l'accesso ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi coinvolti o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa
9) Se l'amministrazione accoglie la domanda, con quali modalità avviene l'esame dei documenti di cui si è chiesto l'accesso? L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. L'esame dei documenti è gratuito. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
10) Se nel documento oggetto dell'accesso ci sono dei richiami ad altri documenti, è possibile l'accesso anche a quest'ultimi? Si, è possibile. Infatti l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
11) L'amministrazione come può impedire l'accesso e, in tal caso, quali sono in tal caso i rimedi offerti al richiedente? L'amministrazione può impedire l'accesso rigettando la richiesta, limitandola o differendola. Inoltre, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta, formandosi, quindi, il cosiddetto "silenzio rigetto". In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero al difensore civico competente per ambito territoriale, oppure alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
Il Difensore Civico è competente a decidere i ricorsi contro le determinazioni assunte dalle amministrazioni comunali, provinciali e regionali.
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è competente a decidere i ricorsi contro le determinazioni assunte dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

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