La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Quali sono i poteri della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e modalità per ricorrere all’accesso Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.
Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi alla Commissione. Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contradditorio; le parti possono infatti essere udite anche personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore.
La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto, fissando, ove necessario, un termine perentorio.
La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L' organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.
Per chiedere alla Commissione il riesame del diniego e/o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi basta compilare il modulo presente sul sito della Commissione per l'accesso e inviarlo con raccomandata e ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Mercede, n. 9 - 00187 Roma - Il ricorso può essere presentato anche via fax al numero: 06.6779.6684 oppure via e - mail:
 
Cosa accade qualora si ravvisi la presenza di controinteressati? Nel caso in cui il ricorrente individui eventuali soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, deve notificare loro copia del ricorso.Una volta ricevuta copia del ricorso, questo potrà presentare le sue controdeduzioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione.
Entro quanto decide la Commissione per l'accesso? La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Cosa accade se il ricorso coinvolge il trattamento pubblico di dati personali? In tal caso è previsto il coordinamento tra la Commissione e il Garante per la protezione dei dati personali mediante la richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. Egli si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Cosa accade se la Commissione accoglie l'istanza? Se la Commissione ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente.
La Commissione, in tal caso, può obbligare l'amministrazione a consentire l'accesso? La Commissione non ha poteri ordinatori nei confronti delle amministrazioni, quindi non può obbligare le amministrazioni a consentire l'accesso. L'amministrazione, però, nel caso voglia discostarsi dalla decisione della Commissione, deve emanare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultima, un provvedimento confermativo motivato del diniego. In assenza di detto provvedimento l'accesso è consentito.
E nel caso la Commissione rigetti il ricorso? Il ricorrente, contro questa ulteriore risposta negativa , entro trenta giorni può ricorrere al TAR, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Il giudice amministrativo è l'unico che, sussistendone i presupposti, può ordinare l'esibizione della documentazione richiesta. La decisione è a sua volta appellabile al Consiglio di Stato entro trenta giorni, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
Il ricorso alla Commissione sospende i termini per adire il TAR? Si, nel caso in cui l'interessato si rivolga alla Commissione i termini sono sospesi e ripartono nel momento in cui questa risponde al ricorrente. Quindi quest'ultimo, qualora abbia ricevuto una ulteriore risposta negativa, avrà altri trenta giorni di tempo per ricorrere al TAR, e questo, altri trenta giorni per decidere.
E' possibile presentare ricorso alla Commissione e al TAR? La presentazione di un ricorso amministrativo alla Commissione esclude la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale al TAR; il ricorso amministrativo costituisce una fase alternativa oppure successiva al ricorso alla Commissione. Tuttavia se un cittadino presenta ricorso al TAR non può successivamente presentare ricorso alla Commissione.
Quali sono i rapporti tra la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione dei dati personali - In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarietà tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione.
 
IN BREVE 
Il ricorso si presentaalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi con raccomandata A/R (Via della Mercede n. 9,00187 Roma), fax (al n. 06.67796684), o mail (commissione.accesso@mailbox. governo.it), entro 30 giorni dal diniego, limitazione o differimento all'accesso, o dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso.
Il ricorso deve contenere le generalità della parte ricorrente, l'indirizzo al quale dovranno pervenire le decisioni della Commissione, l'esposizione sommaria dei fatti e dell'interesse al ricorso, .
Possono essere impugnati solo i provvedimenti, o il silenzio, delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (la Commissione non ha competenza peri provvedimenti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali).
Al ricorso devono essere allegati, a pena di inammissibilità, il provvedimento impugnato (salvo il caso di silenzio-rigetto) e le ricevute dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso alle controparti.
 
 
 

 

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