Privacy e processo

In relazione ai dati personali, l'art. 13 T. U. Privacy introduce una deroga all'obbligo di preventiva informativa all'interessato, prevedendo l'esonero dalla stessa quando i dati personali devono essere trattati “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.

Cioè a dire il legislatore ammettere una compressione del diritto alla privacy, purché l'esplicazione del diritto di difesa sia effettuata secondo correttezza.

 

In particolare, si richiede che: -  i dati oggetto del trattamento siano esatti, da intendersi come precisi e rispondenti al vero; - che i dati stessi siano completi, e cioè tali da fornire esatte informazioni, senza estrapolare solo i contenuti utili per una parte; - che il trattamento e l'uso degli stessi sia pertinente e non eccedente, e cioè strettamente necessario e non sproporzionato in relazione al diritto che si intende far valere in giudizio.

 

Sono oggetto di una tutela rafforzata i dati sensibili, e cioè i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale: per poter trattare detti dati sensibili occorre, oltre al consenso dell'interessato e all'informativa (come per i dati personali), anche l'autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dati personali (art. 26 D. Lgs. 196/03).

In particolare l'art. 26 cit. prevede al comma 4 la possibilità di trattare dati personali sensibili senza consenso dell'interessato (purché vi sia la previa autorizzazione del Garante) “quando il trattamento è necessario per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto , sempre che i dati siano stati trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Ancora, l'articolo 60 T.U. Privacy, applicabile al caso di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in atti amministrativi, confermando la rafforzata tutela riconosciuta ai dati sensibili, ribadisce che, laddove manchi il consenso scritto dell'interessato, è possibile richiede l'accesso agli atti amministrativi che contengono tali dati solo se “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

 

Ricapitolando, in relazione al trattamento lecito di dati personali da usare quali prove costituite o costituende: - se trattasi di dati personali occorre il consenso e l'informativa; si può procedere senza informativa solo nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 5, lett. b) D. Lgs. 196/03; -  se trattasi di dati sensibili occorre il consenso, l'informativa e la previa autorizzazione del Garante; si può procedere senza il consenso dell'interessato solo nell'ipotesi di cui all'articolo 26 D. Lgs. 196/03.

 

Che succede nel caso di dati trattati in violazione delle disposizioni su indicate?

L'articolo 11 D. Lgs. 196/03 prevede l'inutilizzabilità di tutti quei dati trattati in violazione delle norme di cui al Decreto citato.

 

Tuttavia, in relazione alla possibilità di utilizzazione di tali dati in ambito giudiziario, il legislatore (al fine di evitare caducazioni automatiche di atti e documenti introdotti in un processo, temperando la sanzione di cui all'articolo 11 D. Lgs. 196/03) ha introdotto una disciplina particolare, contenuta nell'articolo 160, comma 6, T.U. Privacy, secondo cui “la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale” .

 

Tuttavia:

- mentre in materia penale la sanzione dell'inutilizzabilità è confermata, in quanto il rinvio è all'articolo 191 c.p.p., che sancisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (con le uniche eccezioni di cui all'articolo 189 c.p.p. per le prove cd atipiche e all'articolo 234 c.p.p. per le prove documentali).

- in materia civile, invece, manca una regola generale. Conseguentemente la valutazione in ordine all'ammissibilità delle prove è lasciata al giudice (art. 183 c.p.c.). Sarà quindi il giudice a dover valutare l’utilizzabilità di dette prove, caso per caso, usufruendo del potere discrezionale che gli è concesso dalla legge (art. 116 c.p.c.).

 

 

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