Il gratuito patrocinio va concesso anche alle persone giuridiche,e quindi anche alle società, se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso alla giustizia - Corte di giustizia Ue 22 dicembre 2010 (causa C-279/09)
la Corte di giustizia Ue, con sentenza del 22 dicembre 2010 (causa C-279/09), ha interpretato la direttiva 2003/8/Ce intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni sul gratuito patrocinio (recepita anche in Italia con Dlgs 116/2005).
I giudici tedeschi si sono rivolti alla Corte Ue, per sapere se le autorità nazionali possano rifiutarsi di accordare il gratuito patrocinio alle persone giuridiche che non sono in grado di versare l'anticipo per le spese legali previsto dalla legge.
La richiesta era stata presentata da una società tedesca che aveva avviato un'azione di responsabilità dello Stato per i ritardi nell'attuazione delle direttive Ue in Germania. La società, però, non era in grado di anticipare le spese previste per l'inizio del processo né di pagare un avvocato. Tuttavia, la richiesta di gratuito patrocinio era stata respinta anche perché, nella visione delle autorità tedesche, se la società avesse rinunciato ad agire non sarebbe stato leso un interesse generale. Tanto più che la vicenda non riguardava una parte significativa della popolazione e che la stessa Corte costituzionale tedesca aveva stabilito che la concessione del gratuito patrocinio è una misura di aiuto sociale. «necessaria al rispetto della dignità umana, cosa che non vale per le persone giuridiche».
La Corte Ue non ha condiviso la netta linea di demarcazione tra concessione del gratuito patrocinio alle persone fisiche ed esclusione assoluta per quelle giuridiche:
-innanzitutto, per la Corte, il principio della tutela giurisdizionale effettiva assicura anche il diritto al gratuito patrocinio che, secondo
-chiarito quindi che la portata dei diritti
-D'altra parte, il diritto a un ricorso effettivo è elencato nella sezione relativa alla giustizia che si occupa anche di altri diritti processuali concessi indistintamente a persone fisiche e giuridiche.
-Di qui, il non accoglimento della tesi del Governo tedesco secondo il quale il gratuito patrocinio sarebbe un aiuto sociale, riservato alle sole persone fisiche.
-Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
-In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.
-Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.
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