Brevi riflessioni sull'ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.), specie relativamente ai rapporti bancari
L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., è provvedimento discrezionale del giudice di merito (censurabile, come tale, in sede di legittimità solo per vizio di motivazione), riguarda, quindi, “documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde” (Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass. N. 13072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997; Cass. N. 4907/1988).
Detto mezzo istruttorio, residuale, non può avere fini meramente esplorativi, e cioè “non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17948 del 08/08/2006; Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass. N. 13072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997; Cass. N. 4907/1988).
L'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. “non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17948 del 08/08/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10043 del 25/05/2004; Cass. N. 149 del 2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9126 del 04/09/1990).
“L'esibizione, a norma dell'art. 210 cod. proc. civ., poi, non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione, acquisendone copia e producendola in causa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del 06/10/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003: fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto non censurabile poi il mancato accoglimento dell'istanza attrice di esibizione da rivolgersi agli istituti di credito interessati; Cass. N. 9514 del 1999).
In applicazione di tali principi, è stata ritenuta inammissibile, in quanto generica (art. 94 disp. att. c.p.c.) e meramente esplorativa, in ambito bancario la richiesta di ordine di esibizione:
- di “tutti i documenti contabili” di una società relativi ad un dato esercizio finanziario richiesta al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza ma senza la specifica indicazione dei documenti asseritamente comprovanti detto stato, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti (Cass. N. 9514/1999);
- “delle scritture e dei libri contabili” senza ulteriori specificazioni (che rischierebbe di sconfinare nell'ipotesi di comunicazione integrale di detti libri e scritture contabili, consentita dal primo comma dell'art. 2711 c.c. solo in ben determinate ipotesi, diverse da quella di cui all’art. 210 c.p.c.: Cass. N. 2760/1996);
- della “contabilità” di una banca al fine della prova dell'eccepito soddisfacimento del credito cartolare dell’istituto di credito ma senza specificazione di quale partita o registrazione conterrebbe quella dimostrazione (pena “un'inammissibile pretesa di acquisire indiscriminatamente tale contabilità nella speranza che vi fossero annotazioni a lei favorevoli”: così testualmente Cass. N. 6707/1991 in motivazione).
- “del fascicolo relativo al conto corrente bancario” non accompagnata da alcuna specifica contestazione in ordine alla regolarità ed esattezza delle singole partite contabili" (Cass. N. 10916/2003)
Nota bene:
l’art. 117 (Comunicazioni periodiche alla clientela) del D.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) stabilisce che “nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazioni (I comma).” Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile (II comma). In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (III comma). Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”(IV comma).
Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della banca: Cass.. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006).
Tale diritto sussiste indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto - la documentazione di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto, prescindendo quindi dall'attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001: nella specie, la SC ha cassato - e decidendo nel merito ordinato agli istituti di credito la consegna alla curatela del fallimento degli estratti conto degli ultimi due anni - la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un diritto alle copie dei documenti inerenti il rapporto una volta ricevute dalla banca le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 TU cit.; Cass. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 22 maggio 1997, n. 4598; cfr. anche il provvedimento del 7.12.2006 del Garante per la protezione dei dati personali).
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