In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, tutti i termini risultano aprioristicamente dimezzati, anche i termini per l'iscrizione a ruolo, cinque giorni anziché dieci - Cassazione Civile, Sezioni Unite 9 settembre 2010 n. 19246

L’applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, con sentenza 9 settembre 2010 n. 19246 comporterà la dichiarazione di improcedibilità di tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo che non siano state iscritte a ruolo entro i cinque giorni successivi alla notifica dell’atto di opposizione.

 

-in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà del termine di costituzione ordinario;

-l’abbreviazione del termine di costituzione per l’opponente al decreto ingiuntivo consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, essendo irrilevante che la fissazione di tale termine sia dipesa da una scelta consapevole ovvero da errore di calcolo;

-esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto al decreto ingiuntivo sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico sia conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà;

-nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma;

-nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione.

» clicca qui per TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 

Ci potrebbe essere di aiuto sul punto la stessa Cassazione,  con ordinanza 2 luglio 2010 n°15811, secondo cui: -«alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overrullng».
Spiega la Cassazione nella ordinanza di cui sopra:
- che il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabileè dato richiesta di rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile).
- che nelle ipotesi che ci riguardano, quindi, è sicuramente applicabile il principio dell’errore scusabile e della rimessione in termini, dal momento che, relativamente ai termini abbreviati, si è fatto affidamento proprio sulle indicazioni in rito provenienti dalla Cassazione, ex post rivelatesi non più attendibili per effetto dell’intervenuto drastico cambiamento di orientamento;
Detta interpretazione sembra quella più coerente ed utile ad evitare che migliaia di cause vengano cancellate.
 

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