Assegno di mantenimento e prescrizione. Quinquiennale? Decennale ? - Tribunale Modena 3 maggio 2011 n. 729
Il diritto all'assegno divorzile ed il diritto all'assegno di mantenimento sono imprescrittibili.
Ciò che si prescrive sono, invece, i singoli ratei dell'assegno.
La sentenza in esame, Tribunale Modena 3 maggio 2011 n. 729, in punto di opposizione all’esecuzione, precisa che il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni (art.2948 cod. civ), mentre la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 C.c. si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato
Il diritto alla corresponsione dei singoli ratei si prescrive a decorrere dalle singole scadenze, e non a decorrere da un unico termine, e cioè dalla data della sentenza, trattandosi di una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche (Corte di Cassazione, sentenza del 5 novembre 2009, n. 23462).
La prescrizione può essere interrotta con le modalità previste dall'articolo 2943 del Codice civile. Cioè a dire: è sufficiente anche una lettera raccomandata a mettere in mora il debitore.
Nella decisione del Tribunale di Modena viene evidenziato anche che "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c." (Cass. I, 9/11/01, n. 13872); "la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898, e succ. modif, dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l'ex coniuge tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può - in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della legge n. 898 del 1970" (Cast. I, 7/6/05, n. 11793).
Tribunale Modena 3 maggio 2011 n. 729
..omissis ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'opponente ha domandato che l'atto di precetto sia dichiarato nullo o illegittimo non in virtù di vizi del precetto stesso o del titolo giudiziale che ne costituisce il presupposto, ma in virtù dell'inesistenza del diritto fatto valere, per la sopravvenuta insussistenza dei presupposti che stanno a base del contributo stabilito nella sentenza di divorzio; inoltre, ha eccepito parziale prescrizione del debito.
2) L'opponente, in altri termini, ha proposto, attraverso l'opposizione all'esecuzione, domande, di accertamento della modifica di circostanze di fatto, che devono essere svolte nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9, L. n. 898/70, attenendo alle valutazioni sulla situazione patrimoniale dei coniugi e della prole, ma che non possono essere oggetto di accertamento incidentale in questa sede.
3) Com'è noto, in tema di opposizione ad esecuzione fondata su titolo di formazione giudiziale, le indicazioni interpretative della dottrina trovano conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si ravvisano ragioni specifiche per discostarsi, secondo cui, ad esempio, "in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso" (cfr. Cass. III, 25/2/94, n. 1935; conf.: Cass, S.L., 23/3/99, n. 2742; vedi anche Cass. III, 2/4/97, n. 2870).
In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte:
a) in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (Cass. n. 99/2742);
b) nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 C.p.c. non possono proporsi questioni m contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili, invece, con specifici mezzi di impugnazione, con la conseguenza che non vi è alcuna possibilità di concorso tra quel mezzo di impugnazione e l'opposizione dell'esecuzione (Cass. III, 29/11/96, n. 10650);
c) nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'indagine del giudice è limitata all'accertamento della esistenza e validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne abbiano successivamente determinato l'invalidità o l'inefficacia (Cassazione civile sez. III, 18/6/91, n. 6893);
d) con specifico riferimento all'esecuzione dei provvedimenti provvisori presidenziali, è stato precisato che "il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stessa" (Cass. III, 30/11/05, n. 26089). Diversamente, d'altronde, la decisione del giudice dell'opposizione all'esecuzione si tradurrebbe in una revoca del provvedimenti presidenziali, resa in una sede impropria da un giudice diverso da quello specificamente e funzionalmente competente ai sensi dell'art. 709 c.p.c.;
e) del tutto analogamente, con specifico riferimento all'esecuzione delle statuizioni delle sentenze di separazione e divorzio, è stato precisato che: "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c." (Cass. I, 9/11/01, n. 13872); "la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898, e succ. modif, dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l'ex coniuge tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell'assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può - in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della legge n. 898 del 1970, delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio da corrispondere all'ex coniuge - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, essendo del pari da escludere che il giudice di questa opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della legge n. 898 del 1970" (Cast. I, 7/6/05, n. 11793).
4) La formazione del titolo esecutivo preclude quindi la proposizione, nel giudizio ai sensi degli artt. 615 e segg. c.p.c., di tutte le questioni sostanziali dedotte dall'attore che hanno come presupposto il mutamento delle condizioni di fatto. Sul punto la domanda attrice è, pertanto, inammissibile. Ne deriva che anche le istanze istruttorie formulate in proposito sono inammissibili.
5) Quanto all'eccezione di prescrizione, parte convenuta ha, con la memoria di precisazione della domanda ai sensi dell'art. 183, 6° c. C.p.c., ridotto la domanda ad un importo inferiore a quello portato dal precetto, in modo da escludere la pretesa di pagamento di somme prescritte, sulla base del principio secondo cui il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni, mentre la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 C.c. si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato (Cass. I, 1/6/10, n. 13414). Nel caso di specie, infatti, i diritti di credito per le somme dovute per periodi contributivi precedenti al Settembre 2004 sono prescritti.
6) Date le sopra esposte premesse, va rilevato, come in altri casi simili, che l'opposizione a precetto può configurare sia opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) sia agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta, ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell'un caso persiste l'idoneità del precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l'esecuzione; nell'altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato (Cass. III, 26/2/98, n. 2123; nel senso che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto stesso, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, v. anche Cass. 16/2/93, n. 1874, 11/3/92, n. 2938, 15/6/64 n. 1512, 18/1/62, n. 77). Nel caso di specie ricorre una situazione di tal genere, in cui, dunque, in caso di fondatezza dei motivi di opposizione, occorre procedere non tanto ad annullare il precetto quanto a ridurne al portata. Per i già esposti motivi risulta che l'azione esecutiva è stata intrapresa per una somma superiore rispetto a quella dovuta, e conseguentemente il minore importo dovuto ammonta alla somma di euro 30.000,00, conformemente alla riduzione della domanda operata da parte convenuta.
7) Ai fini delle spese, la presente pronuncia, per le medesime ragioni indicate sopra, va considerata di reciproca soccombenza: gran parte dei motivi di opposizione sono da respingere per inammissibilità, un motivo è parzialmente meritevole di accoglimento e ha determinato la modifica delle conclusioni di controparte. Conseguentemente le spese processuali vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ...... nei confronti del precetto notificatogli in data 4/9/2009 da... così provvede: dichiara valido il precetto opposto per la minor somma di euro 30.000,00; dichiara compensate le spese processuali tra le parti. Modena, 3/5/2011
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