Tribunale dei minorenni o Giudice tutelare? Il Tribunale dei Minorenni di Bari si esprime sul tema della competenza a gestire la procedura conseguente alla nomina del tutore provvisorio nell'ambito del procedimento adottivo.

Il tema della competenza a gestire la procedura conseguente alla nomina del tutore provvisorio nell’ambito del procedimento adottivo è tuttora discusso in dottrina e giurisprudenza.

La legge n. 184/1983 non fa esplicito riferimento alle norme sulla tutela, come invece accade nel caso di nomina di tutore provvisorio all'interdicendo (art. 419), rispetto al quale la norma del secondo comma dell'art. 424 c.c. espressamente dispone l'applicabilità delle norme sulla tutela dei minori. E del resto, il giudice tutelare è l'organo funzionalmente competente a sopraintendere alle tutele (art. 344 cod. civ.), essendo ritenuto il giudice più vicino agli interessi del soggetto incapace di agire e, quindi, il più idoneo a svolgere poteri di vigilanza ed indirizzo sulla persona investita della tutela.
Nessun richiamo è invece contenuto nelle norme (artt. 15 e 19 L. 184 cit.) che prevedono la nomina di "un tutore provvisorio" al momento della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in situazione di abbandono, mentre è significativamente previsto che il tribunale per i minorenni in tali casi adotti gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore (artt. 10 e 19 L. 184 cit.).
Due opinioni si fronteggiano nella soluzione della questione prospettata.
Da una parte si sostiene che il compito del tribunale per i minorenni si esaurisca con la nomina del tutore e che, di conseguenza, spetti al giudice tutelare raccogliere il giuramento del tutore e gestire ogni altro aspetto della tutela.
Dall'altra di ritiene che il tribunale per i minorenni, con la nomina di un tutore, apra una propria tutela, che pertanto quella eventualmente pendente innanzi al giudice tutelare (per precedente nomina a seguito di decadenza o sospensione di entrambi i genitori dalla potestà) debba essere chiusa (non potendo coesistere due tutele) e che è compito del tribunale per i minorenni sovrintendere direttamente anche a tutte le attività relative alla tutela, facendo venir meno ogni competenza del giudice tutelare. 
In quest’ultimo senso è anche la prassi più diffusa nei tribunali minorili, Tribunale di Bari compreso, che nel 1989 ha ricevuto l’avallo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 4696 dell’8.11.1989, secondo cui non sussiste alcuna incompatibilità, concettuale e normativa, a far rientrare fra i provvedimenti opportuni e ulteriori, di cui agli artt. 15 e 19 citati, quelli occorrenti per la sorveglianza e direzione del tutore nominato in virtù di tali norme).
Le argomentazione a supporto della seconda tesi:
a)    è apprezzabile l’argomento di carattere sistematico, secondo cui l'assenza di una norma di rinvio alla disciplina dettata dal codice civile in ordine alla tutela dei minori sarebbe, di per sè, significativa di una regolamentazione autonoma, specie se si considera che l’art. 10 L. n. 184 attribuisce al giudice minorile il potere di sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore precedentemente nominato (con nomina di un tutore provvisorio), in implicita deroga alla norma dell'art. 384 c.c.;
b)    altrettanto dicasi per l’argomento di carattere testuale, rappresentato dall’art. 25 comma 1, che non menziona più il giudice tutelare fra i soggetti ai quali richiedere il parere prima di pronunciare l’adozione;
c)     a questa opinione è sottesa, inoltre, la considerazione di carattere generale, in base alla quale l’organo giudiziario più prossimo al minore privo di assistenza familiare e, dunque, maggiormente in grado di conoscerne e valutarne le esigenze, è il tribunale per i minorenni il quale, infatti, assume ogni provvedimento riguardante la sua cura ed educazione e mantiene un rapporto diretto con il tutore : e questo rende quanto mai necessario ed opportuno che sia lo stesso tribunale per i minorenni che lo ha scelto e nominato, ad esercitare i poteri di direzione e controllo sul tutore medesimo;
d)    al tribunale per i minorenni sono riservate le decisioni di cessazione e revoca dello stato di adottabilità, a cui consegue la cessazione della tutela (artt. 19 e 20);
e)    dalle disposizioni che attribuiscono al tutore non solo poteri d'iniziativa (ad es. art. 23, primo comma) e di impugnativa (primi commi degli artt. 17, 24 e 26), ma anche funzioni consultive (art. 10, penultimo comma, art. 15, comma secondo), prevedendone l'audizione da parte del tribunale minorile. In buona sostanza, si ritiene fondatamente che quando nel corso della procedura adottiva il tribunale per i minorenni delibera la nomina di un tutore, il giudice tutelare non deve aprire una tutela né deve mantenere in vita un procedimento di tutela già in essere : di tutte le attività specificamente previste dall’art. 44 disp. att. c.c., dovrà farsi carico da quel momento il tribunale per i minorenni. Ivi comprese le questioni concernenti l’amministrazione patrimoniale, stante la stretta connessione che può presentarsi tra provvedimenti riguardanti la sfera educativa e quella patrimoniale, nonché in ragione della priorità della prima sulla seconda, secondo i motivi ispiratori della legge n. 184.
 

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