Decorrenza e prescrizione del diritto al mantenimento
Il diritto all’assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. 22/9/2008, n. 23938), ed è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio (Cass. 15/1/2009, n. 813).
Per quanto riguarda, invece, la decorrenza del termine di prescrizione (cinque anni) del diritto a ricevere l’assegno, la Cassazione (sentenza n. 6975 del 4/4/2005) ha precisato che, avendo l’assegno di mantenimento per oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, il diritto a percepirlo non si prescrive a decorrere da un unico termine, rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all’adempimento.
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