Il contratto d'inserimento

Il contratto d’inserimento

Tra le novità introdotte dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 compare, agli articoli da 54 a 59, il contratto di inserimento, diretto a realizzare l’inserimento (o il reinserimento) nel mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti che potremmo definire svantaggiati.

 

Il contratto di inserimento si preoccupa principalmente di assicurare l’inserimento mirato del lavoratore in azienda, lasciando in capo al nuovo contratto di apprendistato (articoli 47-53 del decreto legislativo n. 276/2003) il perseguimento dell’obiettivo formativo del lavoratore. In altre parole, il contratto di inserimento tende ad agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro di coloro che si trovano in una situazione di disagio occupazionale: la formazione professionale svolta nel corso del rapporto di lavoro si riduce, infatti, ad un’ipotesi meramente eventuale.

 

I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono: i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; i disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni (cioè, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una occupazione da più di dodici mesi); i lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro; i lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni; le donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile oppure il cui tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; le persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Con riferimento ai datori di lavoro che possono stipulare un contratto di inserimento, vengono indicati gli enti pubblici economici, le imprese e i loro consorzi, i gruppi di imprese, le associazioni professionali, socio-culturali e sportive, le fondazioni, gli enti di ricerca, pubblici e privati, le organizzazioni e associazioni di categoria (nell’ambito della Pubblica Amministrazione resta, però, in vigore la disciplina dei contratti di formazione e lavoro).

A fronte dell’ampliamento della categoria dei destinatari di tale contratto, tuttavia, viene fissato un limite alla possibilità di stipulare contratti di inserimento, ponendosi a carico dei datori di lavoro l’obbligo di aver mantenuto in servizio, cioè di aver assunto con contratto a tempo indeterminato, almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine, si considerano mantenuti in servizio anche i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento.

Presupposto per l’assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, destinato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento deve essere specificamente indicato nel contratto, per il quale è espressamente richiesta la forma scritta. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda la durata, il contratto di inserimento va da un minimo di 9 a un massimo di 18 mesi (estensibile fino a 36 mesi per i lavoratori affetti da grave handicap). Il contratto di inserimento non può essere rinnovato tra le stesse parti ma può essere prorogato entro il predetto limite massimo di durata. La legge stabilisce, inoltre, che ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di contratto a termine dal decreto legislativo n. 368/2001, salvo diversa previsione da parte della contrattazione collettiva. Ne deriva, quindi, che il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo determinato.

Analogamente a quanto stabilito per il contratto di apprendistato, sono previste agevolazioni economiche e normative anche per il contratto di inserimento. Ai soggetti tra i 18 e i 29 anni viene, però, negato il godimento dei benefici economici, allo scopo di promuovere il ricorso per questi ultimi al nuovo contratto di apprendistato.

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altre schede

Schema del processo esecutivo immobiliare - seconda parte DALL'ORDINANZA DI VENDITA ALL'AGGIUDICAZIONE O ASSEGNAZIONE e DALL'AGGIUDICAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE

Il mancato pagamento dell'assegno divorzile

Decorrenza e prescrizione del diritto al mantenimento

decreto legislativo 122/05: tutela dell'acquirente di immobili da costruire