Il mancato pagamento dell'assegno divorzile
Poiché la sentenza di divorzio porta alla cessazione dello status di coniuge, e non è più configurabile una “famiglia”, il coniuge divorziato che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e
In caso di mancato pagamento dell’assegno di divorzio, a differenza di quanto visto a proposito dell’assegno di mantenimento, il coniuge avente diritto può, dopo aver messo in mora l’altro che sia inadempiente da almeno trenta giorni, mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, notificare direttamente al datore di lavoro dell’obbligato o ad altro soggetto che sia debitore nei suoi confronti, il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno, invitandolo a versargli direttamente il relativo importo, dandone nel contempo comunicazione al coniuge inadempiente. Se il terzo non dovesse pagare, l’avente diritto può esperire azione esecutiva nei suoi confronti (art. 8, commi terzo e quarto, L. n. 898/1970).
Secondo il più recente indirizzo della Cassazione (sentenza del 2/3/2004), il richiamo fatto dal citato art. 12-sexies L. 898/1970 all’art. 570 c.p. si riferisce anche alle regole di procedibilità ivi contenute, per cui la violazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile è punibile a querela della persona offesa, salvo non vi siano figli minori, poiché in tal caso si procede d’ufficio.
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