Schema del processo esecutivo immobiliare - seconda parte DALL'ORDINANZA DI VENDITA ALL'AGGIUDICAZIONE O ASSEGNAZIONE e DALL'AGGIUDICAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE
DALL’ORDINANZA DI VENDITA ALL’AGGIUDICAZIONE O ASSEGNAZIONE
14) Ordinanza di vendita:
con la stessa ordinanza il giudice (o il professionista nel caso di delega): A) stabilisce il prezzo base; B) fissa tra i 90 e i 120 giorni il termine per il deposito delle offerte della vendita senza incanto e l’udienza per la gara al giorno successivo; C) stabilisce la data dell’incanto per il caso di esito negativo della vendita senza incanto determinando la cauzione (non è più previsto invece il deposito delle spese presunte)(art. 569)
15) Pubblicità:
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per le offerte si procede alla pubblicazione dell’avviso di vendita, con il nome e il recapito telefonico del custode, sui quotidiani e alla pubblicazione integrale dell’ordinanza di vendita e della perizia su il sito internet (art. 490)
16) Istanza di sospensione:
fino a 20 giorni prima del termine per il deposito delle offerte i creditori con titolo possono chiede la sospensione della procedura fino ad un
17) Deposito delle offerte:
entro il termine fissato vanno depositate le offerte irrevocabili in busta chiusa con cauzione (non più l’importo delle spese presumibili) (art. 585)
18) Esame delle offerte e gara tra offerenti:
il giorno successivo si tiene l’udienza per l’esame delle offerte: 1) se l’offerta è unica, si aggiudica [se l’offerta non supera di 1/5 il prezzo base il creditore procedente o il giudice potrebbero optare per la vendita con incanto con restituzione dell’offerta]; 2) se vi sono più offerte si procede alla gara; l’aggiudicazione è definitiva, senza quindi possibilità di aumenti successivi (artt. 572 e 573)
19) Passaggio all’incanto:
se non pervengono offerte, si procede automaticamente all’incanto alla data già stabilita (artt. 569 e 581)
20) Istanza di assegnazione:
se un creditore ha intenzione di chiedere l’assegnazione per il caso d’incanto deserto, deve depositare la relativa istanza entro il termine finale di dieci giorni prima dell’incanto (art. 588)
21) Incanto e restituzione delle cauzioni:
al termine dell’incanto si restituiscono le cauzioni ai partecipanti non aggiudicatari. Se qualcuno non ha partecipato all’incanto si trattiene 1/10 di cauzione a titolo di penalità (art. 580)
22) Offerte in aumento:
entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione, chiunque può formulare offerta di acquisto ma essa deve superare di 1/5 il prezzo di aggiudicazione. L’offerta deve essere accompagnata da cauzione pari al doppio della cauzione originaria. Il giudice, disponendo la pubblicazione dell’avviso su quotidiano e internet, fissa quindi un termine perentorio entro cui possono essere formulate ulteriori offerte in aumento e fissa, inoltre, la data della gara.
23) Nuova vendita senza incanto e con incanto:
se l’incanto ha esito negativo, e non risulta depositata istanza di assegnazione nel termine di dieci giorni prima (nel qual caso provvede su di essa), il giudice ha le seguenti possibilità: a) disporre l’amministrazione giudiziaria; b) fissare direttamente un nuovo incanto allo stesso prezzo (senza passare per la vendita senza incanto); c) ridurre il prezzo di 1/4 e in tal caso procedere ai sensi dell’art. 569 fissando per il deposito di offerte un termine tra i 60 e i 90 giorni; d) mantenere il prezzo inalterato e procedere ai sensi dell’art. 569 modificando però, sotto altri profili (ad esempio termine di pagamento), le condizioni originariamente previste per la vendita senza incanto (art. 591)
DALL’AGGIUDICAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE
24) Pagamento del prezzo:
il pagamento del prezzo deve essere versato nel termine. Se il pagamento del prezzo avviene mediante finanziamento bancario garantito da ipoteca, nel decreto di trasferimento la circostanza deve essere precisata e, conseguentemente, è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del decreto di trasferimento senza contestuale iscrizione dell’ipoteca (art. 585)
25) Decreto di trasferimento:
con il decreto di trasferimento deve essere ordinata anche la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie (già ora inefficaci) successive alla trascrizione del pignoramento in base al quale è stata effettuata la vendita (art. 586)
26) Progetto di distribuzione: accantonamenti per creditori intervenuti senza titolo:
nel progetto di distribuzione deve essere previsto l’accantonamento, fino ad un
27) Controversie in sede di distribuzione:
Se sorge una controversia il giudice, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza contro cui può essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. Il giudice può (e quindi non necessariamente) sospendere in tutto o in parte la distribuzione. Il provvedimento che decide sulla sospensione è reclamabile
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