L'indenità di avviamento - parte seconda
L'avente diritto
Titolare del diritto di ricevere l'indennità è il conduttore dell'immobile. Nel caso in cui vi sia stata la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, l'indennità deve essere pagata a chi risulta essere conduttore nel momento della cessazione effettiva del contratto di locazione. Nell'ipotesi di sublocazione l'indennità spetta non al subconduttore, ma al conduttore-sublocatore, salva la configurabilità di analogo diritto del subconduttore nei confronti del sublocatore (Cass., sent. n. 692, 24 gennaio 1994; Cass., sent. n. 9677, 3 ottobre 1997). Peraltro il fatto che il conduttore abbia prestato acquiescenza alla disdetta del contratto di locazione comunicatagli dal locatore (ancorché nulla perché non contenente la specifica indicazione del motivo del diniego di rinnovazione ex art. 29 della legge 392/1978) non determina il venire meno del suo diritto alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (Cass., sent. n. 9545, 29 settembre 1997). È stato chiarito che il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, al pari del diritto di prelazione e di riscatto (artt. 38 e 39), spetta al conduttore di immobile urbano con destinazione non abitativa, sempre che egli vi eserciti un'attività produttiva o commerciale a contatto diretto con il pubblico, sia pure come contitolare o consocio di una società di persone della relativa impresa con soggetti estranei alla titolarità del rapporto locativo (Cass., sent. 11363, 19 dicembre 1996).
La misura dell'indennità
L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ha natura di obbligazione legale perché è la legge che espressamente la prevede e ne determina la misura. Quindi il locatore non può chiedere di subordinare il pagamento dell'indennità alla dimostrazione che vi sia stato un concreto avviamento (Cass., sent. n. 2616, 14 aprile 1986), il locatore non ha la possibilità di liberarsi della sua obbligazione dimostrando che, per quanto riguarda quel particolare immobile, in realtà non sussiste alcun effettivo avviamento da compensare, né che l'avviamento sussiste ma in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla legge; e neppure il conduttore ha il diritto di dimostrare che nella realtà l'avviamento è di entità maggiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla legge (Cass., sent. n. 2734, 26 aprile 1985).
In ogni caso il carattere automatico del diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale comporta solo che il conduttore sia esonerato dalla prova della sussistenza in concreto dell'avviamento e del danno conseguente al rilascio, ma non implica che tale diritto consegua alla sola destinazione dell'immobile a una delle attività protette, quando manchi la prova, da fornirsi dal conduttore, che a esse l'immobile sia stato concretamente adibito (Cass., sent. n. 4430, 10 maggio 1996).
Peraltro
In ogni caso, ai fini della determinazione dell'indennità a norma dell'art. 69 della legge 392/1978, il giudice di merito può fare ricorso a indici di valutazione diversi da quello del canone corrente di mercato per i locali aventi le medesime caratteristiche, soltanto nell'ipotesi di motivata impossibilità di fare riferimento al criterio imposto dalla legge (Cass., sent. n. 4272, 15 maggio 1997).
Qualora il conduttore intenda rinunciare all'indennità, la rinuncia è valida soltanto dopo che il contratto di locazione sia scaduto. È legittima infatti la rinuncia successiva che abbia avuto luogo in sede transattiva (Cass., sent. n. 6634, 12 novembre 1986).
Se invece il conduttore ha reso unitario, conformemente agli accordi contrattuali, un immobile mediante il collegamento, anche strutturale, dei locali affittatigli l'indennità che gli spetta per la perdita dell'avviamento commerciale si deve calcolare sull'intero canone, anche se è stato indicato, come criterio di computo, il valore dell'uso di ciascuno di tali locali (Cass., sent. n. 5408, 17 giugno 1997).
Casi di esclusione e giurisprudenza
Oltre alle ipotesi specificamente indicate dalla legge, l'indennità non è dovuta al conduttore anche in altri casi individuati dalla giurisprudenza: - qualora l'immobile venga acquistato dal conduttore (Pret. Roma, 3 ottobre 1989); - nel caso in cui il rapporto di locazione cessi per impossibilità sopravvenuta, come avviene quando l'immobile è stato completamente distrutto (Cass., sent. n. 576, 23 dicembre 1987); - se il conduttore fallisca (Trib. Messina, 4 novembre 1989); - qualora la locazione venga a cessare perché il conduttore ha deciso di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 38 della legge dell'equo canone, dato che i due benefici dell'avviamento e della prelazione non sono cumulabili (Corte Cost., sent. n. 128, 5 maggio 1983); - qualora il conduttore abbia unilateralmente operato un mutamento d'uso dell'immobile, tale da rendere applicabile un regime giuridico diverso, senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza (Cass., sent. n. 10723, 11 agosto 2000); - qualora il conduttore, dopo la cessazione del rapporto, abbia preso in locazione altra unità immobiliare nel medesimo stabile in cui si trovava l'immobile oggetto del precedente rapporto (Trib. Roma, 18 febbraio 1998).
Il diritto di ritenzione del conduttore
L'art. 34, comma 3, legge 392/1978 condiziona l'esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennità.
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