Cass. 23 aprile 2014 n. 9232 - non serve l'unanimità per la modifica delle tabelle condominiali
Ribadisce la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 23 aprile 2014 n. 9232 che, in tema di condominio, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ.
La lite aveva per oggetto la partecipazione alle spese condominiali di un locale a piano terra escluso (si ignora per quale motivo) dalle tabelle millesimali.
Si ricorda che, a seguito della recente riforma, il primo capoverso dell'articolo 1118 c.c. (diritti dei partecipanti sulle parti comuni) stabilisce testualmente che «il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene, tenendo conto delle destinazioni d'uso strutturali e funzionali».
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