E' contrattualmente responsabile il locatore che si disinteressi di provvedere alla manutenzione del tetto, bene comune, al punto da rendere inagibile i locali detenuti dal conduttore - Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15372

Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15372

 
Durante il rapporto di locazione il locatore non può considerarsi dispensato dall'obbligo contrattuale di vigilanza e di custodia della cosa locata, sia per la parte dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sia per le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quelli a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato.

Pertanto, nel caso in cui l'utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di danni provenienti da parti comuni dell'edificio (nella specie in tetto), sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.

Accertata la violazione di detto obbligo, il conduttore dispone di azione risarcitoria consequenziale all'inadempimento contrattuale, potendo ben richiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l'uso convenuto ed il maggior danno da inadempimento

                                 

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