E' contrattualmente responsabile il locatore che si disinteressi di provvedere alla manutenzione del tetto, bene comune, al punto da rendere inagibile i locali detenuti dal conduttore - Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15372
Cassazione, Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15372
Pertanto, nel caso in cui l'utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di danni provenienti da parti comuni dell'edificio (nella specie in tetto), sussiste l'obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.
Accertata la violazione di detto obbligo, il conduttore dispone di azione risarcitoria consequenziale all'inadempimento contrattuale, potendo ben richiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l'uso convenuto ed il maggior danno da inadempimento
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