Sulle agevolazioni "prima casa", anche oltre il confine nazionale

La circolare 31/E del 7 giugno 2010, alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione delle agevolazioni "prima casa".
 
Pertinenza di immobile acquistato prima dell'istituzione dei benefici "prima casa"
Sì all'agevolazione per l'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza benefici, in quanto all'epoca del trasferimento non ancora vigenti.
Questa' la risposta dell'Agenzia al dubbio di un contribuente che intende acquistare un box da destinare a pertinenza della casa dove risiede, per l'acquisto della quale, però, non ha fruito del regime di favore.
 
Pertinenza di immobile non "agevolato" perché acquistato allo "stato rustico"
Sono ammesse le agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un locale da destinare a pertinenza di un'abitazione principale per la quale non si è fruito del regime agevolativo perché acquistata da privati, nel 1994, allo "stato rustico".
In questo caso, però, l'acquirente deve dichiarare, nell'atto di acquisto della pertinenza, di essere in possesso dei requisiti di legge al momento del rogito.
 
Ampliamento di abitazione non "agevolata" per difetto dei requisiti
Benefici "prima casa" riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente intende comprare un'immobile per ampliare l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti al momento del rogito (era già titolare di altro appartamento acquisito con il trattamento agevolato).
Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l'Agenzia dà l'ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell'abitazione non "agevolata" per difetto dei requisiti di legge.
Chiaramente, per la spettanza del beneficio, è necessario che l'appartamento risultante dall'accorpamento dei due alloggi rientri nella tipologia di immobile non di lusso.

Vendita infraquinquennale: serve il riacquisto dell'abitazione principale entro l'anno

Nel caso di rivendita di un immobile "agevolato" prima che siano trascorsi cinque anni e di acquisto, entro l'anno successivo, di altra casa da adibire ad abitazione principale, non si decade dai benefici fruiti in relazione al primo alloggio, anche se nel frattempo il contribuente è entrato in possesso di un ulteriore immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si vuole riacquistare.
La norma (punto 4, nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur), infatti, dispone la decadenza dal regime agevolato in caso di vendita dell'immobile prima che sia decorso un quinquennio dal suo acquisto (in tale circostanza, il Fisco provvede al recupero delle maggiori imposte e all'irrogazione delle sanzioni del 30%); la perdita dei benefici può essere evitata acquistando, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Non è quindi di ostacolo alla conservazione del regime di favore fruito il possesso di un altro immobile nello stesso comune.
Tale ultima circostanza, piuttosto, impedisce l'accesso alle stesse agevolazioni in relazione al secondo acquisto e al credito d'imposta previsto - dalla legge 448/1998, articolo 7 - in caso di riacquisto della prima casa.

Vendita infraquinquennale: sì al riacquisto oltre confine se c'è cooperazione amministrativa

Anche l'acquisto di una casa all'estero perfezionato entro un anno dalla vendita "anticipata" della "prima casa" (avvenuta cioè prima che siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto) garantisce la conservazione dei benefici fruiti, a condizione che "sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale".

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