Il lavoro a progetto

Il lavoro a progetto è sorto per rispondere all’esigenza, sempre più avvertita nel tempo, di bloccare il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative (le ben note co.co.co.) fittizie, dietro le quali, nella maggior parte dei casi, si nascondevano in realtà dei classici rapporti di lavoro subordinato. Nell'intento di porre fine all'abuso dei rapporti di lavoro coordinato e continuativo è stata elaborata, allora, la disciplina del lavoro a progetto, contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Il lavoro a progetto è un contratto di lavoro autonomo, che consiste nella realizzazione di uno o più progetti specifici (o programmi di lavoro o fasi di esso) determinati dal datore di lavoro-committente e gestiti in maniera autonoma dal collaboratore. Quest’ultimo, pertanto, svolge la propria prestazione lavorativa con lo scopo di raggiungere il risultato previsto dal contratto, e per farlo deve, in ogni caso, coordinarsi con l’organizzazione del committente. Di certo, è indispensabile, dunque, l'individuazione di un progetto specifico (programma di lavoro o fase di esso) cui ricondurre l'attività del collaboratore, dato che in mancanza di tale requisito i rapporti di collaborazione sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.  

 

Per il contratto a progetto è richiesta la forma scritta ai fini della prova, così come è previsto per gli elementi che il contratto deve contenere, vale a dire: l'indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; l'indicazione del progetto o programma di lavoro o delle fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante; il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente; le eventuali misure per la salute e la sicurezza del collaboratore a progetto.

Tra questi elementi rivestirebbe un ruolo decisivo, oltre all'indicazione del progetto, la durata. La temporaneità del lavoro a progetto consentirebbe, infatti, di scongiurare il pericolo che dietro la stipulazione di contratti senza vincoli temporali si celino rapporti di lavoro subordinato.

 

Il compenso del collaboratore deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Inoltre sono previste tutele in caso di gravidanza, malattia e infortunio del collaboratore a progetto: quando si verificano tali eventi il rapporto contrattuale rimane semplicemente sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Nulla impedisce, d'altronde, che venga pattuita una disposizione più favorevole all'interno del contratto individuale, destinata a garantire la copertura economica dei periodi di sospensione. Se per il caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta un prolungamento (proroga) della durata del contratto, che si estingue alla scadenza, la gravidanza comporta, invece, una proroga della durata del rapporto di collaborazione a progetto per ulteriori 180 giorni.

 

Vale la pena di sottolineare che è consentito svolgere l’attività di collaborazione a favore di più committenti, tuttavia il lavoratore a progetto non può svolgere attività in concorrenza con i committenti né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione né compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

 

Restano esclusi dalla disciplina dettata in tema di lavoro a progetto sia le prestazioni occasionali, (cioè, i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e per i quali il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia inferiore a 5.000 euro) sia alcune categorie lavorative, e specificatamente:

a) le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003 (24 ottobre 2003);

b) i rapporti e le attività di collaborazione prestate nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica (limitatamente ai fini istituzionali dei relativi committenti);

c) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni;

d) le collaborazioni rese dai pensionati di vecchiaia.

Fra i soggetti esclusi vanno annoverati pure gli agenti e i rappresentanti di commercio nonché i collaboratori che prestano la loro attività a favore della Pubblica Amministrazione.

 

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