Il lavoro intermittente
Il lavoro intermittente
L’ampia gamma di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 comprende, fra le altre, il lavoro intermittente (noto pure come “lavoro a chiamata”, “lavoro a richiesta”, “job on call”, “stand-by workers”), che è stato reintrodotto di recente nel nostro ordinamento dalla legge n. 133/2008.
Il lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato diretto a garantire al datore di lavoro di disporre della prestazione lavorativa se e quando lo ritenga opportuno in base alle proprie esigenze. Con tale contratto (che può essere anche a tempo determinato) il lavoratore si pone, dunque, a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa. Si devono distinguere, peraltro, due tipi di lavoro intermittente: uno con assunzione, da parte del lavoratore, dell’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro e conseguente riconoscimento di un’indennità di disponibilità; l’altro libero da simili obblighi a carico delle parti. In ogni caso, per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo, a parte l’indennità di disponibilità.
È possibile fare ricorso al lavoro intermittente in casi ben precisi: per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, ma anche per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (fine settimana, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali o per altri periodi individuati dalla contrattazione collettiva). Va detto, comunque, che il contratto di lavoro intermittente è ammesso, pur sempre, con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati. Ad ogni buon conto, resta da sottolineare che la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 276/2003 non dispone alcunché circa le conseguenze derivanti dalla conclusione di un contratto di lavoro intermittente al di fuori dei casi di ricorso appena elencati.
L’assunzione dell’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro finisce, senz’altro, per condizionare il lavoratore, impedendogli di organizzare e gestire liberamente il proprio tempo. Si spiega, così, la necessità di prevedere un’apposita indennità per i periodi in cui il lavoratore assicura la propria disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. A prescindere, quindi, dal compenso ricevuto in cambio della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, al lavoratore in disponibilità spetta un’indennità mensile nella misura fissata dai contratti collettivi e, comunque, non inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro. In ipotesi di malattia o di altro evento che comporti una temporanea indisponibilità del lavoratore, quest’ultimo è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro esponendosi, altrimenti, alla severa sanzione della perdita dell’indennità per quindici giorni (salvo diversa previsione del contratto individuale). Durante il periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all’indennità di disponibilità.
Se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, il suo rifiuto ingiustificato di rispondere a tale chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché il risarcimento del danno.
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