Sui licenziamenti

 

I motivi, le ragioni, le cause dei licenziamenti sono innumerevoli. Devono quindi essere suddivise in “tipi o categorie”, di modo da consentire, nelle situazioni pratiche e concrete, l'inquadramento e la valutazione della specifica situazione. Infatti, al lavoratore è consentito impugnare il licenziamento e chiedere la reintegrazione/riassunzione al lavoro e/o il risarcimento dei danni che da esso ha subìto.

Licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo): quando sono state contestate mancanze sul lavoro, insubordinazioni, ritardi, fatti che attengono al comportamento professionale o disciplinare del dipendente in azienda.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quando il licenziamento avviene per motivi organizzativi e produttivi del datore di lavoro, che ritiene quindi che il lavoratore non sia più utile o necessario all’azienda.

Licenziamento per “comporto”: quando è stato contestato il superamento dei giorni di assenza per malattia previsti dal contratto collettivo.

Licenziamento collettivo per riduzione di personale (mobilità): quando il licenziamento è conseguenza di una procedura generale di riduzione del personale, (avviene tenendo conto dell’anzianità, del carico familiare e delle esigenze aziendali).

Licenziamento (recesso) in prova: quando il recesso dal rapporto di lavoro avviene quando è in corso il periodo di prova. 

Licenziamento discriminatorio: quando il licenziamento è determinato da ragioni che nulla hanno a che vedere con la professionalità o la diligenza del dipendente, ma sono da imputarsi a discriminazioni (sesso, razza, politiche, religiose).

Infatti, molto spesso accade che a) le ragioni del licenziamento enunciate non siano veritiere e non corrispondano alla reale situazione; b) le ragioni del licenziamento siano “costruite” apposta per giungere a licenziare il lavoratore; c) le ragioni del licenziamento non siano previste o ammesse dalla legge; d) il datore di lavoro non abbia rispettato la formale “procedura obbligatoria” o le precedenze (es. licenziamento collettivo) previste dalla legge per potere giungere al licenziamento.

In tali casi il Giudice del Lavoro può quindi dichiarare illegittimo il licenziamento e annullarlo. Bisogna però rammentare che il licenziamento deve essere impugnato personalmente, con raccomandata (con ricevuta di ritorno) entro 60 giorni dalla ricezione della lettera del datore di lavoro, a pena di decadenza dalla possibilità di agire in giudizio.

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