L'appendistato

L’apprendistato

Intervenendo in una materia già spesso ritoccata nel corso del tempo, il decreto legislativo n. 276/2003 ha introdotto agli articoli da 47 a 53 un nuovo regime dell’apprendistato, che risulta articolato in tre diverse tipologie:

a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (per i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni);

b) contratto di apprendistato professionalizzante (per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni);

c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni).

Si tratta in tutti e tre i casi di uno speciale rapporto di lavoro subordinato, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga, in cambio della prestazione lavorativa, a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche ad impartire o a fare impartire gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale (tipo a), di una qualificazione tecnico-professionale (tipo b), di un titolo di studio di livello secondario, di titoli universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca (tipo c).

Per quanto riguarda la durata, l’apprendistato del tipo a non può superare i 3 anni, mentre quello professionalizzante non può essere superiore a 6. Per essere precisi, con riferimento a quest’ultimo, sono i contratti collettivi a stabilirne la durata, in funzione del tipo di qualificazione da raggiungere. Nella terza tipologia di apprendistato, infine, la durata è rimessa alle Regioni.

Escluse le Pubbliche Amministrazioni (per le quali resta in vigore la disciplina del contratto di formazione e lavoro), tutti i datori di lavoro, in ogni settore di attività, possono fare ricorso all’apprendistato. Il numero complessivo degli apprendisti assunti non può, però, superare il limite percentuale del 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro, al fine di garantire l’effettività dell’addestramento. Ove il datore di lavoro non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. In ogni caso, limiti quantitativi differenti si applicano alle imprese artigiane.

La disciplina dettata in materia di apprendistato è pressoché identica per le tre tipologie finora descritte. Innanzitutto, viene richiesta la forma scritta del contratto, che deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro, sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra-aziendale. Nel corso del rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante a chi svolge mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. È prevista, poi, la possibilità per il datore di lavoro di concludere il rapporto, alla scadenza del periodo di apprendistato, dandone preavviso (in conformità all’art. 2118 del codice civile). Tuttavia, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato è ancora in corso di svolgimento, al datore di lavoro è vietato recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Le cose si complicano, non poco, quando si rivolge l’attenzione ai profili formativi dell’apprendistato. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione spetta alle regioni e alle province autonome, d’intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell’istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di precisi criteri e principi direttivi.

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è affidata alle regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano), d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nel rispetto di criteri e principi direttivi quali, in particolare, la previsione di un monte ore di formazione formale (interna o esterna alla azienda) di almeno 120 ore per anno e la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. La legge n. 133/2008 ha stabilito, tuttavia, che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro ovvero agli enti bilaterali.

Infine, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione spetta alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. In mancanza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è affidata ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.

 

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