I postumi permanenti di piccola entità, inidonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudicano la capacità lavorativa e rientrano nel danno biologico, poichè menomano la salute psicofisica - Cass. 24 febbraio 2011 n. 4493

Il caso

Un giovane immigrato, «soggiornante in Italia, privo di adeguata formazione scolastica e professionale, in cerca di occupazione», dopo essere stato investito da un motociclo, conviene in giudizio il conducente e la compagnia assicurativa di quest’ultimo, al fine di essere risarcito.

Il giovane:

-   in primo grado, ottiene la condanna al risarcimento del danno alla salute, avendo riportato lesioni ad una gamba, con postumi permanenti pari al 10% sotto il profilo del danno biologico;

-   ricorre in appello per ottenere anche il risarcimento del danno da lucro cessante, in virtù della diminuzione della capacità lavorativa generica e specifica, ma il suo gravame viene respinto;

-   si rivolge quindi alla Cassazione, dolendosi del  fatto che – a suo avviso  - il giudice di merito avesse erroneamente inquadrato il danno da incapacità lavorativa generica nell’ambito del danno biologico, mentre quest’ultimo, in realtà, atteneva non tanto alla capacità di produrre reddito quanto piuttosto alla lesione dell’integrità psico-fisica, idonea ad incidere negativamente sulle attività quotidiane e sulla vita di relazione del danneggiato.

I Giudici di legittimità, con la sentenza 24 febbraio 2011, n. 4493, in esame, hanno affermato:

-   che la categoria concettuale della incapacità lavorativa generica, elaborata prima dell'individuazione di quella del danno alla salute al fine di evitare che il danneggiato privo di redditi di lavoro non conseguisse alcun risarcimento (diverso da quello connesso al danno morale), non può essere utilizzata - ammesso che ancora conservi un'utilità individuante - per riconoscere in modo sostanzialmente automatico un danno patrimoniale da lucro cessante come conseguenza delle lesioni, che possono non essere suscettibili di incidere sulla concreta attitudine del soggetto leso a produrre un reddito sia nel caso che egli già svolga un determinato lavoro, sia nel caso che ancora non eserciti un'attività lavorativa; in tale secondo caso, la valutazione prognostica del giudice è tanto più agevole quanto maggiore è la gravità dei postumi, posto che un elevato grado di invalidità permanente è tendenzialmente idoneo ad incidere negativamente sulla capacità di guadagno del soggetto in relazione a pressochè ogni genere di lavoro;

-   che è quindi necessario tenere distinti il danno biologico e il danno che incide sul piano economico reddituale, «dovendosi avere riguardo per il primo, prevalentemente, alla gravità della inabilità e per il secondo alla riduzione della capacità di guadagno»;

-   che, pertanto i postumi permanenti di piccola entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudicano la capacità lavorativa e "rientrano" invece nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona.

In conclusione quindi:  allorquando il grado di invalidità non consenta, per la sua entità o per il non attuale esercizio di attività lavorativa da riparte del soggetto leso, una valutazione prognostica e dunque l'apprezzamento del lucro cessante, va privilegiato un meccanismo di liquidazione, (quello del danno alla salute) capace di cogliere nella sua totalità il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica.

 

 

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