Cass. 18 dicembre 2013 n°28346 - coeredi e usucapione dell'altrui quota indivisa della cosa comune
La corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 18 dicembre 1939 n. 28346 afferma che il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota indivisa della cosa comune estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis in termini di esclusività dimostrando l’intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge senza la necessità di compiere atti di interversio possesionis.
Nel caso in esame:
- il possessore aveva goduto del bene, in via esclusiva, insieme alla moglie e alla figlia; aveva eseguito opere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- aveva provveduto ad ottenere le autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle notevoli migliorie;
- aveva assolto nell’intero arco temporale tutti gli oneri fiscali gravanti sull’immobile;
- si era quindi sempre comportato come se fosse l’unico proprietario del bene.
D’altro canto i coeredi non avevano mai contestato il fatto che nel comportamento del loro congiunto fosse ravvisabile l’esercizio del possesso animo domini con la manifesta intenzione di non riconoscere alcun diritto sul bene in questione nei confronti degli altri coeredi.
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