Inammissibile la prima class action - Tribunale civile di Torino 4 giugno 2010
Inammissibile.
Questo il verdetto che colpisce la prima class action.
Il tribunale di Torino respinge l'azione collettiva presentata dal Codacons contro Intesa SanPaolo relativa alle commissioni di massimo scoperto nei conti correnti che – secondo il Codacons - di fatto, sostituiscono la ex clausola del massimo scoperto.
Secondo il Triubnale:
- l'esame preliminare di ammissibilità che il giudice è chiamato a svolgere sull'azione non può che avere come presupposto, sottolinea l'ordinanza, la verifica della legittimazione dell'attore, con riferimento alla sua qualità di consumatore o utente e all'esistenza dell'interessa ad agire, in maniera del tutto analoga a quanto avviene nelle azioni ordinarie individuali;
- la figura della persona fisica che si muove per agire in giudizio è così centrale: solo lei infatti assume la qualità di parte;
- tutti coloro che si aggregano in seguito avranno conseguenze per effetto dell'azione, ma non saranno parti, essendo privi dei poteri di impulso processuale e della possibilità di impugnare la decisione.
«In altre parole – scrive il presidente del Tribunale Panzani – non sussiste la legittimazione perché il proponente intende rappresentare gli interessi della classe, ma perché il suo interesse coincide con quello della classe, essendo egli portatore del medesimo diritto individuale omogeneo di cui sono titolari gli appartenenti alla classe».
L'ordinanza, dopo un'attenta valutazione delle condizione del conto di Rienzi (al quale viene riconosciuta la qualifica di consumatore malgrado la professione forense), conclude che la contestata condizione di scoperto non gli era mai stata applicata.
In assenza di un interesse individuale ad agire, quindi, secondo l’ordinanza, non si può fare riferimento a quello di altri correntisti che invece potrebbero essere stati effettivamente danneggiati.
Il singolo può poi, come avvenuto nel caso esaminato con il Codacons, dare mandato a un'associazione secondo il meccanismo della rappresentanza processuale.
pubblica su facebook

