Ingente risarcimento del danno alla vittima di molestie sessuali sul luogo di lavoro: sì al danno biologico, morale ed esistenziale - Cass. 19 maggio 2010, n.12318
Il problema
Nelle disposizioni comunitarie si intende per molestie sessuali "ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso che offenda la dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale o non verbale "la caratteristica essenziale sta nel fatto che si tratta di un atto indesiderato da parte di chi lo subisce e che spetta al singolo individuo stabilire quale comportamento egli possa tollerare e quale sia da considerarsi offensivo. E' un fenomeno che colpisce di preferenza le donne e il molestatore non è un individuo socialmente deviato".
In generale chi molesta adotta comportamenti abbastanza diffusi: situazioni apparentemente casuali o amichevoli, apprezzamenti verbali, sguardi insistenti, battute pesanti ed allusive, linguaggio verbale e scurrile, inviti pressanti e richieste implicite ed esplicite anche di rapporti sessuali con promesse varie di carriera.
La reazione della persona molestata può variare dalla perdita della tranquillità a vivere nel luogo di lavoro, ad un continuo stato di ansietà e di insicurezza fino all'insorgere di disagio psicologico e a fenomeni di rifiuto sul lavoro con ricorrente assenze per malattia.
La molestia sessuale è considerata alla stregua di un offesa della persona che la subisce ed esistono numerosi strumenti di tutela e di difesa individuati: nel codice civile art. n.2087; nel codice penale art.n.260; nella legislazione come la legge n.300/70 e la legge n.125/91.
Se il molestatore è il datore di lavoro la vittima ha diritto anche di recedere dal contratto per giusta causa e deve essere risarcita con una indennità proporzionata alla gravità del comportamento molesto ma può anche decidere di non avvalersi della procedura di conciliazione prevista abitualmente dai contratti collettivi e di agire in giudizio nei confronti dell'autore delle molestie, anche attraverso del Consigliere di parità.
Ogni datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad adottare, d'intesa con le organizzazioni sindacali, le iniziative necessarie ai fini della formazione, dell'informazione, della prevenzione rispetto alle molestie sessuali; di fronte ad una denuncia ha l'obbligo di intervenire tempestivamente e con estrema riservatezza per accertare l'accaduto.
Il caso
una lavoratrice, dipendente di una concessionaria di auto ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, accusandolo di molestie sessuali.
La Corte di Appello di Torino, riconosce alla vittima un risarcimento di poco più di € 30.000,00.
La concessionaria impugnava la decisione dei giudici di appello, contestando da un lato la ricostruzione dei fatti, dall’altro l’ammontare del risarcimento, ritenuto eccessivo e sproporzionato.
I Giudici di legittimità, con sentenza 19 maggio 2010, n.12318 hanno confermato quanto stabilito dalla Corte di Appello riconoscendo il diritto delle vittime di molestie sessuali sul lavoro, ad un elevato risarcimento e sottolineando che, seppur in presenza di un danno biologico di lieve entità, è opportuno considerare «anche la particolare gravità ed odiosità del comportamento lesivo e quindi la sua notevole capacità di offendere i beni personali costituzionalmente protetti indicati come lesi dalla lavoratrice».
E’ dunque legittimo «procedere ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sulla base di criteri diversi, che alludono esplicitamente, in particolare, per ciò che riguarda il c.d. danno morale da reato, alla menzionata odiosità della condotta lesiva, indotta soprattutto dallo stato di soggezione economica della vittima e per la parte concernente il c.d. danno esistenziale, al clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare».
Inutile censurare la scarsa trasparenza dei criteri adottati dal giudice del merito, essendo decisione è congrua e il risarcimento non risulta stabilito in una cifra iperbolica.
Il fatto è – osserva la Cassazione - che anche i criteri adottati in primo grado sono espressione di un giudizio equitativo (né potrebbe essere altrimenti) e il secondo giudice ha ritenuto particolarmente grave la lesione di valori personali protetti dalla Costituzione che è lamentata dalla lavoratrice (sul “nuovo” danno non patrimoniale, cfr Cassazione 26972/08).
È quindi la società a pagare per le attenzioni morbose del suo amministratore nei confronti della dipendente e la liquidazione non può che avvenire in via equitativa.
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