Cass. 19 dicembre 2014, n. 26911 - Pubblica Amministrazione, pagmento del compenso al professioanista e arricchimento senza causa
Un ingegnere riceve verbalmente da un Comune l’incarico di progettare i lavori di completamento della rete idrica. Svolto l’incarico non riceveva alcun compenso. Chiede quindi la condanna del comune al pagamento del compenso dovuto, o in subordine l’indennizzo per ingiustificato arricchimento, sul presupposto che l’amministrazione avesse concretamente utilizzato la sua opera, riconoscendo l’utilità.
Le sue domande non vengono accolte.
Per la III^ Sezione della Corte di Cassazione (sentenza 19 dicembre 2014, n. 26911) la nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale; tuttavia, tale dichiarazione non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante se il contratto stipulato dalla P.A. sia, come nel caso in esame, privo della forma scritta.
Conseguentemente il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. senza un valido contratto sussiste direttamente nei confronti del funzionario, facendone conseguire l’impossibilità di esperire nei confronti dell’ente l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del sopra menzionato e necessario requisito della sussidiarietà.
Stante tale disciplina, la questione del riconoscimento dell’utilità della prestazione può porsi in linea di massima solo allorché siano il funzionario o l’amministratore (responsabili verso il privato) a proporre l’azione di cui all’art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. (per farsi rimborsare quanto hanno pagato al privato creditore).
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