Cass. 19 dicembre 2014, n. 26911 - Pubblica Amministrazione, pagmento del compenso al professioanista e arricchimento senza causa

Un ingegnere riceve verbalmente da un Comune l’incarico di progettare i lavori di completamento della rete idrica. Svolto l’incarico non riceveva alcun compenso.  Chiede quindi la condanna del comune al pagamento del compenso dovuto, o in subordine l’indennizzo per ingiustificato arricchimento, sul presupposto che l’amministrazione avesse concretamente utilizzato la sua opera, riconoscendo l’utilità.

Le sue domande non vengono accolte.

Per la III^ Sezione della Corte di Cassazione (sentenza 19 dicembre 2014, n. 26911) la nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale; tuttavia, tale dichiarazione non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante se il contratto stipulato dalla P.A. sia, come nel caso in esame, privo della forma scritta.  

Conseguentemente il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. senza un valido contratto sussiste direttamente nei confronti del funzionario, facendone conseguire l’impossibilità di esperire nei confronti dell’ente l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del sopra menzionato e necessario requisito della sussidiarietà.

Stante tale disciplina, la questione del riconoscimento dell’utilità della prestazione può porsi in linea di massima solo allorché siano il funzionario o l’amministratore (responsabili verso il privato) a proporre l’azione di cui all’art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. (per farsi rimborsare quanto hanno pagato al privato creditore).

 

Per leggere la sentenza

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Corte europea dei diritti umani 3 settembre 2013: gli italiani infettati da trasfusioni di sangue o da prodotti da questo derivati vincono la loro battaglia a Strasburgo hanno diritto alla rivalutazione dell'intennità

Cassazione 11 giugno 2013 n. 14540 - anche le infiltrazioni d'acqua e i fenomeni di condensa costituiscono gravi difetti di cui risponde il costruttore

Cassazione 22 febbraio 2013 ed estimi catastali - ammissibile la class action nel processo tributario

Corte di Appello di Roma 10 dicembre 2012 n.6191: ai medici specializzandi Euro 8.000,00 l'anno di indennizzo, oltre interessi

Cassazione 26 ottobre n.18380: ulteriore stop ai prelievi illegittimi da parte di Equitalia

Corte di Appello di Roma 11 giugno 2012 - si al risarcimento del danno solo per i medici specializzandi iscritti dall'1/1/1983 all'anno accademico 1990-1991

Cons. Stato Sez. I parere 25 maggio 2012 n. 2527: il mutamento della destinazione d'uso di un immobile senza realizzazione di opere edilizie non costituisce un'attività libera, ma necessita di un'apposita autorizzazione

Legittima l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto nonostante il vincolo paesaggistico - Tar Veneto, sentenza del 25 gennaio 2012 n. 48

Consiglio di Stato VI^ sezione 14 febbraio 2012 n. 703: serve la querela di falso per contestare il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti e tecnici comunali attestante l'esistenza di manufatti abusivi

Accesso agli atti e diritto dell'organizzazione sindacale. Consiglio di Stato, VI^ Sezione, 23 febbraio 2012 n. 1034