Cassazione 26 ottobre n.18380: ulteriore stop ai prelievi illegittimi da parte di Equitalia
La Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 26 ottobre 2012 censura nuovamente l’Equitalia nel caso in cui non segua in modo corretto le procedure di esazione.
Il fermo amministrativo riscontrato non poteva essere iscritto (e per questo motivo è stato ritenuto illegittimo), dal momento che non era stato anticipato dalla notifica della cartella di pagamento al contribuente. La cartella, in quanto tale, costituisce il titolo per poter procedere anche per l’adozione di qualsiasi provvedimento in via cautelare.
E’, dunque, questo sopraccitato il principio di diritto al quale deve adeguarsi la società esattrice per aver la facoltà di applicare quelle che in gergo vengono definite “ganasce fiscali”.
Nel caso specifico preso in considerazione, i giudici del Palazzaccio nel respingere il ricorso di Equitalia avverso la decisione della Ctr della Lombardia hanno chiarito che “nel concreto, il quesito di diritto formulato dalla ricorrente Equitalia si limita a postulare che il preavviso di fermo sia comunque legittimo, seppure non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, mentre non tiene conto del fatto che il nucleo logico della decisione impugnata consiste nel rilievo che l’omessa dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle implica l’accertamento della decadenza dal diritto alla riscossione, con implicita conseguenza della insussistenza di qualsivoglia titolo per l’adozione di provvedimenti di genere cautelare”.
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