Consiglio di Stato VI^ sezione 14 febbraio 2012 n. 703: serve la querela di falso per contestare il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti e tecnici comunali attestante l'esistenza di manufatti abusivi
Qui di seguito i principi esposti dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 14 febbraio 2012 n. 703:
- in materia di edilizia ed urbanistica, è sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la demolizione con richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali; in quanto il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate
- Il verbale sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune a seguito di sopralluogo, relativo all'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante.
- In buona sostanza il verbale ben può rilevare la presenza di interventi edilizi su strutture preesistenti che modificano la situazione di fatto notoriamente in essere in precedenza, ovvero quella risultante da atti comunali, dagli atti catastali, dai registri della proprietà…;
- pertanto, in difetto della predetta querela di falso del verbale, esattamente il T.A.R. - anche in assenza di costituzione da parte del Comune – può porre a base della decisione il predetto verbale.
- Ma anche a voler prescindere dal rilievo che precede, si deve ritenere che trova integrale applicazione anche nel processo amministrativo la disciplina contenuta nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 104/2010) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11.02.2011, n. 924; Consiglio Stato, sez. IV, 27.01.2011, n. 618).
- Ciò implica che chi agisce in giudizio debba comunque fornire gli elementi probatori a favore delle proprie tesi.
- Conseguentemente nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio è onere del privato quindi fornire la prova dello "status quo ante", in quanto la p.a. non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio.
- Pertanto chi realizza interventi, ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, proprio in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (cfr sul punto anche ex Consiglio Stato, sez. IV, 27.11.2010, n. 8298).
- In tal caso, il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di valutazione quali ad es. o ancora anche fotografie con data certa dell’immobile; estratti delle planimetri catastali; il progetto originario e i suoi allegati, ecc..
- parte ricorrente quindi, a dimostrazione dell’assenza dell’abuso, avrebbero cioè dovuto allegare gli elementi di prova (fotografie, documenti di proprietà, certificazioni catastali, titoli edilizi, ecc.) idonei a smentire i presupposti di fatto dell’ordinanza.
- Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato – a fronte di un verbale a fede privilegiata - pretenderebbero che, con un’inammissibile integrazione dell’atto, l’Amministrazione provasse giudizialmente i fatti posti a base della sua azione, perché ciò si risolverebbe in un’inammissibile assoluta inversione dell'onere della prova.
- L’amministrazione infatti non ha un dovere di costituirsi necessariamente nel giudizio impugnatorio, per cui il privato che contesta la legittimità del provvedimento deve comunque allegare al gravame gli elementi probatori in grado di contrastare le conclusioni ed i presupposti dell’atto impugnato.
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