Corte di Appello di Roma 11 giugno 2012 - si al risarcimento del danno solo per i medici specializzandi iscritti dall'1/1/1983 all'anno accademico 1990-1991

Così la recente sentenza della Corte di appello di Roma, Sez. I, 11 giugno 2012:

 

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi ) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiurìdica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione.

E’ infatti indubbio che i profili sostanziali della tutela apprestata dal diritto comunitario inducono a reperire gli strumenti utilizzabili nel diritto interno fuori dallo schema della responsabilità civile extracontrattuale e in quello dell'obbligazione ex lege dello Stato inadempiente, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, che il giudice deve determinare in base ai presupposti oggettivi sopra indicati, in modo che sia idonea a porre riparo effettivo ed adeguato al pregiudizio subito dal singolo." (Cass. S.U. 17 aprile 2009, n. 9147 e vedi anche Cass. S.U. n. 5842 del 2010).

La Suprema Corte ha dunque affermato sia la natura contrattuale in senso lato del diritto degli appellanti (la Cassazione del 2010 ricorre alla figura del "quasi contratto" per qualificare la fonte dell'obbligazione in esame), sia la natura di obbligazione di valore, sia anche la legittimazione passiva della Repubblica italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'azione promossa dagli odierni specializzandi nei confronti dello Stato italiano, per mancato recepimento di direttiva comunitaria, deve dunque applicarsi l'ordinario termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c e non già quello previsto dall'art. 2947 c.c. per le obbligazioni da fatto illecito.

La Corte di Cassazione ha poi di recente affermato che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CE - riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE ed insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dall'1/1/1983 all'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa prevista - si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27/10/1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 (cfr. Cass., sez. III, 10813/2011).

Infine, con sentenza della sezione Lavoro, 1850/2010 - dalla quale questa Corte non ritiene di doversi discostare - la Cassazione ha escluso che sia nella specie applicabile il regime prescrizionale introdotto con la legge di stabilità per l'anno 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4), trattandosi di normativa priva di efficacia retroattiva, che regolamenta il termine prescrizionale e l'entità del risarcimento del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o di altri provvedimenti obbligatori comunitari soltanto a decorrere dall' 1/1/2012.

In conclusione, emerge dal richiamato orientamento della Suprema Corte il diritto dei medici specializzandi al conseguimento di un indennizzo per i danni sofferti, i quali consistono nella perduta possibilità di percepire un'adeguata remunerazione durante gli anni dedicati alla specializzazione.

Per la liquidazione del predetto indennizzo può farsi ricorso, secondo la Corte di Appello di Roma (e così come espressamente ritenuto lecito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5842 del 2010) al criterio equitativo consistente nell'assumere a parametro della liquidazione i criteri dettati dal legislatore per i casi simili, desumibili dall'esame della disciplina che si applica a coloro che si sono iscritti ai corsi di specializzazione negli anni in questione e che hanno proposto con successo ricorso al TAR (1.19 ottobre 1999, n. 370, art. 11).

Va dunque adottato quale parametro equitativo per la determinazione dell'indennizzo l'importo annuo di L. 13.000.000 (pari ad Euro 6713,94).

L'arco temporale di riferimento deve ritenersi quello decorrente tra l'anno accademico 1983-1984 (essendo fissato al 31/12/1982 il termine per il recepimento della direttiva) sino all'ottobre 1991 incluso, posto che il recepimento della direttiva 82/76/CEE é avvenuto con il D.Lgs. n. 257 del 1991, a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.

Gli importi così determinati in via equitativa, aventi natura di obbligazioni di valore, debbono poi essere valutati all'attualità - tenuto conto della svalutazione dall'epoca intervenuta - nell'importo di Euro 8.000,00 per ciascun anno di corso, comprensivo anche dell'indennità da ritardato pagamento.

Sugli importi liquidati vanno poi applicati gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Tali essendo i principi interpretativi alla luce dei quali va esaminata la vicenda per cui é causa, ritiene questa Corte che quantunque i motivi di appello siano in astratto fondati, ciononostante la domanda del dr. A. non possa trovare accoglimento.

Ed infatti, sebbene la domanda di condanna dello Stato Italiano al risarcimento del danno da mancato recepimento di Direttiva comunitaria non possa dirsi prescritta - non essendo maturato il termine prescrizionale dell'azione intrapresa, vuoi perché trattasi di ordinario termine decennale, vuoi in quanto lo stesso decorre dal 27/10/1999 ed é stato interrotto dalla introduzione della lite (avvenuta nel 2003) - in ogni caso l'appellante difetta di legittimazione a proporre tale domanda.

Quindi, tenuto conto:

a) di quanto riconosciuto dalla Corte di Giustizia con le sentenze emanate a titolo di pronuncia pregiudiziale nelle cause C-131/97 Carbonari a C-371/97 Gozza, secondo cui i medici  specializzandi  destinatari del risarcimento sono soltanto quelli ammessi alla formazione dall'anno accademico '83-'84 sino all'anno accademico '90-'91 incluso;

b) della proposta di archiviazione della denuncia 2009/4209 da parte della Commissione dell'Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano, ove del pari la platea degli  specializzandi aventi diritto al trattamento economico previsto dalla direttiva 82/76/CEE é inequivocabilmente ristretto agli iscritti negli anni accademici compresi tra il 1983-1984 ed il '90/1991;

c) dello stesso riferimento - effettuato dalla Suprema Corte con le pronunce sopra richiamate, onde stabilire il termine di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dello Stato per mancato tempestivo recepimento della Direttiva - alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 si riferisce "ai medici ammessi presso le universita ' alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991".

Soltanto questi ultimi infatti, ove lo Stato italiano avesse dato tempestiva attuazione alla direttiva 82/76/CEE, avrebbero potuto effettivamente fruire di una retribuzione nel periodo di specializzazione, nell'ambito di una differente organizzazione dell'intero corso di specializzazione.

Coloro invece che erano stati ammessi alla scuole di specializzazione in anni accademici precedenti, anche ove lo Stato Italiano avesse rispettato il termine di recepimento fissato (31/12/1982), avrebbero comunque continuato a fruire delle modalità organizzative del corso fissate al momento dell'inizio dello stesso.

Ne deriva che solo per gli iscritti a scuole di specializzazione in anni accademici precedenti all'83/'84 nessun indennizzo può essere liquidato, neppure per gli anni di specializzazioni successivi al primo, eventualmente soprapponibili al periodo temporale successivo alla scadenza del termine di recepimento della Direttiva.

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