Corte europea dei diritti umani 3 settembre 2013: gli italiani infettati da trasfusioni di sangue o da prodotti da questo derivati vincono la loro battaglia a Strasburgo hanno diritto alla rivalutazione dell'intennità

Tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’90 molte persone sono state contagiate da Hiv o epatite B o C in seguito a trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie fatte con sangue infetto.

La legge n°210/92, in considerazione dell’ampiezza del fenomeno, ha riconosciuto, in favore di chi aveva  contratto tale tipo di malattia, il diritto a percepire un indennizzo composto da due parti: una fissa e una complementare.

In seguito la Corte di Cassazione, nel corso del 2005, ha precisato che dette indennità dovessero essere rivalutate ogni anno in base al tasso d’inflazione.

Ciononostante il decreto legge n. 78/2010 ha ingiustamente negato il diritto alla rivalutazione dell’indennità.

Inutilmente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 293/11, ha dichiarato illegittima l'esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con l'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, dei danni da somministrazione di talidomide.

Lo Stato italiano non si è mai adeguato alla pronuncia della Corte Costituzionale.

 

Di qui il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con cui si sosteneva:

- che l’intervento di una legge ad effetti sostanzialmente retroattivi aveva inevitabilmente alterato l’esito dei giudizi nazionali, con conseguente violazione dell'articolo 6§1 (diritto ad un equo processo) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo);

- che l'indennità avrebbe perso ogni valore compensativo ove non adeguata, tanto più in considerazione del fatto che l'i.i.s costituiva oltre il 90% dell'indennità complessiva, con conseguente violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà);

- che i ricorrenti erano stati vittime di numerose forme di discriminazione , con conseguente violazione dell'articolo  14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n ° 12 (divieto di discriminazione) e con l'articolo 2 (diritto alla vita).

 

La Corte di Strasburgo, con sentenza resa in data 3 settembre 2001, caso M.C. ed altri / Italia (ricorso n. 5376/2011), ha accolto il ricorso, per la violazione dell’art. 6§1, dell’art. 1 prot. n. 1 e dell’art. 14 della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,  osservando che l'emanazione del decreto legge n°78/2010 aveva fornito un’interpretazione della legge favorevole allo Stato, incidendo sull'esito dei procedimenti pendenti, rendendo, di conseguenza, ineseguibili le decisioni favorevoli ai ricorrenti senza che sussistessero "imperiosi motivi d'interesse generale" che potessero consentire un intervento legislativo ad effetti retroattivi. Evidente, quindi, la violazione del diritto ad un equo processo  

La Corte europea ha osservato anche che la Corte Costituzionale aveva ritenuto le norme del decreto in contrasto con la Costituzione italiana, in quanto idonee a determinare una disparità di trattamento tra diverse categorie di persone beneficiarie dell'indennità prevista dalla legge n. 210/1992; tuttavia la sentenza ha preso atto dell'impossibilità per i ricorrenti di giovarsi di tale pronuncia costituzionale, in mancanza di un rimedio interno di carattere effettivo che potesse tutelare gli interessi protetti e che fosse idoneo a superare il giudicato formatosi nei loro confronti.

La Corte ha poi ribadito che l'interferenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti sarebbe stata consentita solo ove avesse realizzato un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, equilibrio che nel caso era mancato a causa del completo sacrificio dell'interesse dei privati. In tal senso il giudice internazionale ha considerato che l'indennità in discorso, costituita per la gran parte dall'emolumento integrativo, era destinata a coprire i costi di trattamento medico dei ricorrenti, assumendo in tal modo una rilevanza peculiare, attestata altresì da apposita perizia medica.

L'emanazione del decreto legge aveva così imposto un onere eccessivo e anormale in danno dei ricorrenti e l'interferenza con il loro diritto al rispetto dei loro beni era stata sproporzionata. Di qui è derivata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Da ultimo la Corte ha messo in evidenza che il già richiamato decreto legge aveva comportato una disparità di trattamento per quanto riguarda l’assegnazione dell'i.i.s. a persone che si trovavano in una situazione analoga, come già ritenuto dalla Corte costituzionale italiana, di talché la norma sotto accusa ha determinato anche la violazione dell'articolo 14 della Convenzione.

In considerazione delle migliaia di persone potenzialmente interessate alla decisione, la Corte ha adottato il meccanismo della sentenza pilota, prendendo atto della necessità urgente di fornire alle persone interessate un adeguato risarcimento a livello nazionale.

Conseguentemente la Corte ha invitato lo Stato Italiano, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diverrà definitiva, a fissare un termine specifico entro il quale si impegni a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti in questione, mediante la previsione di opportune misure legali ed amministrative in favore di tutti i beneficiari dell’indennità integrativa speciale prevista dalla legge n. 210/92.

Nota bene: attualmente i cittadini infettati ricevono un indennizzo, sulla base della legge 210 del 1992, pari ad un minimo di circa 540 euro al mese, pagati bimestralmente. Ora, per effetto della sentenza, i cittadini infettati dovrebbero arrivare a percepire circa 100 euro in più al mese

e ticket a carico dei malati, ed in costante aumento.

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