Cassazione 30 aprile 2013 n.10196 - nulla la delibera assembleare che impone maxi-multe ai condomini morosi
La Corte di Cassazione, con sentenza 30 aprile 2013 n.10196, si pronuncia in favore dei ritardatari con i pagamenti delle spese e degli oneri condominiali affermando che le cosiddette “supermulte” (nella caso in esame era stato fissato un tasso di mora del 20%), e cioè le sanzioni eccedenti gli interessi legali, non possano essere stabilite in sede assembleare, ma solo, in sede di regolamento contrattuale (da approvarsi all’unanimità)
Di qui la nullità della delibera impugnata contestabile in qualsiasi momento (non vincolata, quindi, al termine di impugnazione di cui dall’articolo 1137 cod. civ.); nullità che si estende a tutte le conseguenti delibere nella parte in cui, entro la ripartizione degli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, esse hanno considerato applicabile il medesimo tasso di mora.
Su due questioni, ritenute inammissibili, la Corte non si è pronunciata: - annullata la maxi sanzione assembleare, può ritenersi valido il tasso leggermente più basso ( 12%) previsto dallo statuto consortile? - deve ritenesi valido il tasso fissato dallo statuto nel caso in cui venga oltrepassato il limite soglia degli interessi usurari, di cui alla legge108/1996)?
Nota bene: nel giugno 2013 entrerà in vigore il nuovo testo dell’art. 70 d.a.c.c. «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie».
pubblica su facebook

