Esecuzione forzata e abuso del processo: alcune brevi riflessioni
Recente giurisprudenza della Suprema Corte (ordinanze n. 28627/2008 e 150/2009) «nel confermare che le spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e quelle relative alle attività di redazione del precetto ed alla sua notificazione sono assistite dalla tutela esecutiva di cui al titolo al quale si riferiscono, precisa che esse sono dovute anche ove il pagamento sia effettuato dopo averle sopportate, ma prima del perfezionamento della notificazione del precetto e/o del titolo: infatti, una volta considerato che per effetto della formazione del titolo giudiziale e della sua esigibilità il debitore è immediatamente tenuto al pagamento e che non è previsto in alcun modo un onere di avviso a carico del creditore procedente circa l'inizio delle attività che portano all'adempimento dell'onere di notifica del titolo esecutivo e del precetto, le spese concernenti tali attività sono automaticamente causate dal comportamento del debitore di inadempienza a quanto stabilito nel titolo. La Corte tuttavia ha poi ulteriormente precisato, relativamente ai titoli di natura giudiziaria, che "qualora il creditore proceda al compimento di attività funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva con modalità non rispettose del principio di lealtà processuale, e, perciò, senza che specifiche circostanze consiglino di non invitare prima il debitore a pagare spontaneamente l'importo dovuto o addirittura prima che egli abbia avuto notizia della formazione (ed eventualmente dell'efficacia) del titolo..... il giudice dell'opposizione al precetto, che a seguito di un pagamento di quanto dovuto in forza del titolo successivo al compimento di dette attività, sia stato intimato per il pagamento delle spese ad esse relative e per le altre spese successive, può, se del caso, ritenere insussistente il diritto a tali spese, in applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 88 e 92, 1 comma, c.p.c. ..».
E' inoltre da tener presente che «il frazionamento giudiziale di un credito unitario è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo. La disarticolazione, da parte del creditore, dell’unità sostanziale del rapporto (sia pur nella fase patologica della coazione all’adempimento) viola, per quanto sin qui detto, il generale dovere di correttezza e buona fede e in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso. Risultando già per ciò solo la parcellizzazione giudiziale del credito non in linea con il precetto inderogabile del processo giusto» (Cass. n.13791/08 Cass. SU n.23726-2007 con riferimento al processo di cognizione).
Quindi nell’ambito del processo esecutivo quella di escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue per la parte, anche vittoriosa, la quale abbia violato i doveri di lealtà e probità ex art. 88, diventa allora strumento fondamentale per la repressione dell'abuso del processo e dei mezzi a disposizione delle parti all'interno di esso, tanto che la natura della pronuncia sulle spese, ad onta della concezione tradizionale, vede offuscata la sua natura indennitaria, assumendo i connotati di un vero e proprio strumento di repressione del modo errato ed anomalo di impiegare il processo, in chiave eminentemente risarcitoria (la tesi è stata sostenuta da Cordopatri, L'abuso del processo e la condanna alle spese, Padova, 2000, I, II, 260).
E’ ciò anche alla luce dell’art. 49 del vigente codice deontologico forense, secondo cui «il testuale riferimento alle iniziative giudiziali deve essere interpretato nel senso del divieto di porre in essere atti, anche propedeutici al processo, che per il loro carattere plurimo non necessario aggravino la situazione debitoria di controparte senza che ciò corrisponda ad esigenza di tutela della parte assistita. Nella specie la Corte ha confermato la illiceità disciplinare della intimazione all'unico debitore di una pluralità di atti di precetto cambiario emessi lo stesso giorno» (Cass. S.U. n°26810 del 20 dicembre 2007).
Non può essere infatti dimenticato :- che l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede deriva dall’art. 2 della costituzione che sancisce gli inderogabili doveri di solidarietà; - che, infine, l’effetto inflattivo riconducibile ad una moltiplicazione di esecuzioni è contro l’obiettivo della “ragionevole durata del processo”, costituzionalizzato nello stesso art. 111 Cost., per l’evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata; - che il processo non può essere giusto se frutto di abusi o venga esercitato attraverso l’esercizio in forme eccedenti e devianti rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale; - che il criterio di buona fede deve guidare sempre il giudice, autorizzandolo a modificare o integrare il negozio giuridico; - che la parcellizzazione del credito certamente danneggia la posizione della parte debitrice; - che la parcellizzazione inoltre costituisce anche un abuso del processo, che può comportare il rischio di giudicati contraddittori.
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