L'avvocato in causa può rivestire sia il ruolo di difensore che di testimone? Cassazione, Sez. III, 8 luglio 2010, n. 16151

Il Codice Deontologico Forense ha così regolamentato, all'articolo 58, la possibilità per gli avvocati di rendere la testimonianza all'interno del processo: «per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.  L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo»

Sul punto la Cassazione, Sez. III civile, con sentenza 8 luglio 2010, n. 16151, si è espressa come segue:

-         in linea di principio che non sussiste un’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell’ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone.

-         Il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l’ufficio del testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all’interno del codice, così come è stato fatto per le figure del giudice e del pubblico ministero, ma attiene alla sfera della deontologia professionale.

-         Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell’incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa.

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In sintesi:

- che non può essere assunta dall'avvocato, nello stesso processo, una posizione di estraneità, quale si attribuisce al testimone, fintanto che permane la sua funzione defensionale e di rappresentanza o assistenza.

- che, inoltre, nell'ipotesi in cui gli venga richiesto di testimoniare dal proprio assistito, l'avvocato dovrà comunque astenersi dal deporre in giudizio.

E ciò al fine:

- sia di evitare che gli avvocati e i praticanti  possano essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto in ragione della loro professione;

- sia di proteggere l'esistenza di un particolare rapporto fiduciario tra gli interlocutori, quali l'avvocato e la parte assistita.

Ancora.

La disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione, risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva.

La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo:

- il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio;

- Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice.

L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo.

In  base a questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale.

Da ultimo e ad ogni buon fine: il divieto di testimoniare è presente sia nel processo civile (art. 249 c.p.c.), che in quello penale (art. 200, comma 1, segreto professionale c.p.p., così come più in generale “nei giudizi di qualunque specie”, art. 13 l .p.f.).

 

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