Le nuove competenze su figli naturali e legittimi
A seguito della riforma che ha equiparato i figli naturali ai figli legittimi, si è anche ridisegnata la divisione delle competenze tra tribunale dei minori e tribunale ordinario.
Al Tribunale ordinario
1) controversie relative all’esercizio della potestà e all’affidamento anche dei figli naturali, (317-bis cod. civ.).
Inoltre, così come ha precisato più volte la Cassazione, le controversie nell’interesse dei genitori, come per esempio l’entità del contributo che il genitore naturale deve corrispondere all’altro genitore per il figlio minore affidatogli, spettano al tribunale ordinario.
Spetta – secondo Cass. 3 dicembre 2012 n. 21655 -al Tribunale ordinario e non a quello dei minori la competenza per il contributo al mantenimento del figlio naturale anche se di fronte al tribunale per i minorenni pende la lite sull’affidamento dei bambini, se la relativa domanda è stata proposta in momenti diversi e separatamente
2) disciplina dell’amministrazione del fondo patrimoniale (Art. 171 cod. civ.);
3) costituzione dell’usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole (Art. 194,secondo co, cod. civ);
4) riconoscimento dei figli naturali (Art. 250 cod. civ.);
5) affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima (Art. 252 cod. civ.);
6) assunzione del cognome del minore (Art. 262 cod. civ.14);
7) nell’ipotesi in cui sia in corso un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio controversie in caso di contrasto sull’esercizio della potestà (Art. 333 cod. civ.);
8) autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (Art. 264 cod. civ.);
9) dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (Art. 269 primo comma cod. civ);
10) decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori (Art. 316 cod. civ.);
Al Tribunale per i minorenni
a) Autorizzazione al matrimonio dei minori (Art. 84 cod. civ.);
b) Assistenza del minore nella stipula di convenzioni matrimoniali (Art. 90 cod. civ);
c) Decadenza dalla potestà genitoriale (Art. 330 cod. civ.);
d) Reintegrazione nella potestà genitoriale (Art. 332 cod. civ.);
e) Condotte pregiudizievoli dei genitori (Art. 333 cod. civ.);
f) Rimozione nell’amministrazione del patrimonio dei figli (Art. 334 cod. civ.);
g) Riammissione nell’amministrazione del patrimonio dei figli (Art. 335 cod. civ.);
h) Continuazione dell’esercizio dell’impresa del minore (Art. 371 ult. co. cod. civ).
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