Onere della prova e procedimento di revoca dell'amministratore di condominio - Tribunale di Salerno 12 aprile 2011
Strutturandosi il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, su istanza di uno o di alcuni soltanto dei condomini, come un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l'amministratore, vale, in tema di prova, il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, sicchè il condomino che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con l'amministratore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto a conseguire dall'amministratore l'adempimento dell'obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre l'amministratore convenuto rimane gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall'avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione - Tribunale di Salerno 12 aprile 2011
Tribunale di Salerno 12 aprile 2011
I Sezione Civile
FATTO
Il sig. P. condomino del Condominio Via M. n. 58, Salerno, con ricorso depositato il 3 febbraio 2011, ha domandato revocarsi l'amministratore C., deducendo, tra l'altro, le seguenti irregolarità: 1) omessa convocazione dell'assemblea annuale ordinaria; 2) omissioni del rendiconto a far tempo dal 2006. C., cui il ricorso è stato notificato il 10 marzo 2011, non si è costituito.
Il ricorso risulta fondato per le seguenti motivazioni.
1) Il provvedimento del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio ai sensi degli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c. costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare, ed ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'amministrazione condominiale in ipotesi tipiche - contemplate appunto dall'art. 1129 cit. - di compromissione della stessa. Pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, il decreto di revoca non ha pertanto carattere decisorio, non precludendo poi la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, del diritto su cui il provvedimento incide. Solo dunque la ricorrenza di alcuna delle tre tassative ipotesi di particolare gravità, contemplate dal comma 3 dell'art. 1129 c.c., legittima l'iniziativa cautelare giudiziale del singolo membro volta alla rimozione dell'amministratore condominiale.
2) Si consideri inoltre come il fondato sospetto di gravi irregolarità possa giustificare la revoca giudiziale dell'amministratore solo quando sussistano elementi precisi e concordanti che facciano prevedere come del tutto verosimile un danno imminente e irreparabile per il condominio; tale non essendo per definizione l'affare sul quale all'assemblea sia comunque consentito di adottare le iniziative opportune, nel corso delle sue periodiche convocazioni.
3) Ancora: il fondato sospetto di gravi irregolarità di cui all'art. 1129 c.c. postula l'individuazione di comportamenti gravemente significativi del venir meno del necessario rapporto di fiducia tra amministratore e condomini; tale presupposto pare dunque da escludersi ove la gestione contestata derivi da deliberazioni condivise dalla maggioranza assembleare e qui non impugnate neppure dai condomini poi ricorrenti in sede di revoca.
4) Ciò premesso, ricorre nel caso in esame l'ipotesi di revoca dell'amministratore di condominio disposta dall'art. 1129, comma 3, c.c., il quale prevede il caso di assoluta mancanza di resa della gestione per due anni, non avendo incontestamente l'amministratore presentato il rendiconto in assemblea, né comunque sottoposto ai condomini una relazione contabile evidenziante, mediante indicazione delle entrate ed uscite, una chiara situazione della gestione condominiale.
Strutturandosi invero il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, su istanza di uno o di alcuni soltanto dei condomini, come un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l'amministratore, vale, in tema di prova, il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, sicchè il condomino che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con l'amministratore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto a conseguire dall'amministratore l'adempimento dell'obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre l'amministratore convenuto rimane gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall'avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione (onere qui del tutto inevaso dal T).
Trattandosi di procedimento camerale caratterizzato da una chiara contrapposizione di interessi in conflitto, e di provvedimento che, nel risolvere le contrapposte pretese, definisce il procedimento, trova applicazione l'art. 91 c.p.c. ai fini della condanna alle spese giudiziali dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando sul ricorso proposto da P. nei confronti di C. amministratore del Condominio Via M. n. 58, Salerno, accoglie la domanda e revoca C. dall'incarico di amministratore del Condominio Via M. n. 58, Salerno; condanna C. a rimborsare a P. le spese processuali sostenute, che liquida in euro 120,00 per anticipazioni, ed euro 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, C.A.. e rimborso spese forfetarie.
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