Brevi osservazioni in ordine al c.d. onere di allegazione dei fatti nel processo civile

Nessuna norma, nel codice di procedura civile, disciplina in modo puntuale il regime dell’allegazione dei fatti.

Conseguentemente si desume:

dall’art. 163, terzo comma, n. 4, c.p.c. che l’attore deve esporre nell’atto di citazione i fatti costituenti le ragioni della domanda; dall’art. 164 c.p.c. che l’omissione o l’incertezza di detti fatti determina la nullità della citazione;

dall’art. 167 c.p.c. che il convenuto deve prendere posizione sui fatti allegati dall’attore e che il termine ultimo per proporre domande riconvenzionali e nuove eccezioni in senso stretto è quello di venti giorni prima dell’udienza;

dall’art. 183, quinto comma, c.p.c. che non sono ammesse nel processo nuove domande, se non limitatamente a quelle che l’attore può proporre in conseguenza della domanda riconvenzionale o dell’eccezione del convenuto (salvo ovviamente il caso dell’intervento di terzi);

dall’art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c. che il termine ultimo per la precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni è costituito dalla prima memoria ivi prevista (tale attività deve essere svolta in udienza in difetto di richiesta di triplo termine);

dall’art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. che con la seconda memoria ivi prevista è possibile proporre nuove eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni proposte in udienza.

In altri termini:

- i fatti che introducono nel processo nuove domande debbono essere allegati negli atti introduttivi e quindi nella citazione, nella comparsa di costituzione, nell’atto di intervento;

- i fatti che introducono eccezioni in senso stretto devono essere allegati dal convenuto solo con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata;

- l'attore può introdurre nuovi fatti a sostegno di nuove domande solo qualora ciò sia una conseguenza della riconvenzionale o della eccezione del convenuto. Cfr sul punto Cass. 3639/09 secondo cui «nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga solo nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizionse processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la reconventio reconventionis»;

- l’attore ha l’onere di formulare nella prima udienza di trattazione le eccezioni in senso stretto conseguenti alla eccezione o alla domanda riconvenzionale del convenuto (quali ad esempio le eccezioni di prescrizione, compensazione, decadenza dirette a contrastare la domanda riconvenzionale del convenuto);

- all’udienza di trattazione o con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. le parti possono precisare liberamente e senza alcuna autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi: la precisazione consiste in un'esplicitazione, un chiarimento di quanto già esposto nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non comporta alcuna modifica dell'oggetto mediato o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto. La modificazione consiste invece in un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi, che può implicare anche l'allegazione in giudizio di fatti storici nuovi, purché ciò non comporti un mutamento della domanda. I fatti storici nuovi che possono essere allegati in sede di modificazione della domanda e delle eccezioni sono fatti secondari.

- Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. si possono eventualmente introdurre nuovi fatti per replicare alle eccezioni o alle domande nuove proposte in udienza.

- Con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. si possono introdurre nuovi fatti per replicare alle eccezioni nuove introdotte con la seconda memoria.

-  In materia di domande ed eccezioni, successivamente alle modifiche intervenute nel codice di rito con la riforma del 2006, se parte attrice non ha precisato la domanda, ovvero modificato la stessa nei termini assegnati dall’art. 183 c.p.c., secondo la vecchia formulazione, tutte le violazioni dedotte successivamente vanno dichiarate inammissibili. Infatti, le lamentele proposte in corso di causa vanno considerate come domande nuove, parimenti per le nuove richieste e eccezioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, in quanto tali disattese (così Trib. Bari 25 febbraio 2009).

Nota bene:

- L’allegazione dei fatti, sia dell’attore che del convenuto, è un’attività imprescindibile nell’esercizio dell’azione e nella formulazione dell’eccezione, tanto più che oggi, a seguito della modifica dell’art. 115, primo comma, non è più scevro di conseguenze il silenzio della parte sui fatti allegati dall’altra, gravando sulle stesse l’onere di contestazione tempestiva e specifica.

- Detto regime di allegazione è inderogabile perché il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l’interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). Cfr. sul punto Cass. n. 25242/06, secondo cui: «il regime di preclusioni introdotto dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell’interesse di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo». E' stato quindi escluso che potesse integrare accettazione del contraddittorio il silenzio della controparte nelle due udienze successive alla proposizione della domanda nuova.

- Quindi anche al CTU è vietato valutare oppure accertare fatti tardivamente introdotti nel giudizio.

 

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