Le novità per il procedimento cautelare dinnanzi al TAR
Qui di seguito, succintamente, le novità relative al procedimento cautelare
a) Prima di tutto agli avvocati è imposto un adempimento: la presentazione di istanza di fissazione dell'udienza per la discussione del merito, elevata a condizione di procedibilità dell'azione cautelare (salvo che per i casi di fissazione d'ufficio dell'udienza di merito). Insomma le parti devono presentare il ricorso, perché chiedono una sentiva definitiva sul merito e non si accontentano di incardinare il processo solo per ottenere una ordinanza cautelare.
b) Sulla domanda cautelare, il T.A.R. deve pronunciarsi alla prima camera di consiglio utile, dopo che siano decorsi venti giorni dal perfezionamento dell'ultima sua notificazione ai soggetti intimati, e trascorsi dieci giorni dal suo deposito presso la segreteria del giudice.
La calendarizzazione di detti termini ha la finalità di dare, soprattutto alla pubblica amministrazione, un termine a difesa adeguato (attualmente se il deposito del ricorso precede anche solo di pochi giorni la prima udienza in camera di consiglio, le amministrazioni hanno un termine ristretto per organizzare le difese).
c) Gli avvocati devono prestare attenzione al calendario così fissato, perché il codice non prevede una specifica comunicazione della data di trattazione dell'istanza cautelare alle parti costituite: vengono a sapere della data della camera di consiglio al momento della loro costituzione in giudizio, mediante verifica presso la segreteria del giudice amministrativo delle date di deposito dell'istanza cautelare e della sua notificazione alle altre parti, e confrontando tali date con il calendario delle udienze dell'ufficio giudiziario.
d) Inoltre il codice introduce in termine, fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, per il deposito di memorie e documenti.
e) Successivamente, è ammessa fino all'udienza la costituzione in giudizio delle parti, ma in tal caso le parti devono svolgere le proprie difese in forma orale, e solo per gravi ed eccezionali ragioni possono essere autorizzate al deposito di documenti, ma non di scritti difensivi (In altri termini chi arriva tardi non può fare altro che discutere il ricorso e non può articolare esaustive difese scritte; con il pericolo, se l'udienza prevede, come è normale, la trattazione di un alto numero di ricorsi, di avere poco tempo a disposizione per illustrare la propria tesi).
f) L'obiettivo è sempre e comunque la definizione del ricorso nel merito, tanto che è stata prevista in via generale la possibilità che il giudice, in sede di esame della domanda cautelare, provveda a fissare la trattazione di merito del ricorso.
g) In ogni caso, l'ordinanza che concede misure cautelari deve contenere la fissazione della data di discussione del merito. La relazione spiega che con questa previsione si vogliono evitare casi di misure cautelari indefinitamente efficaci.
h) Inoltre con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.
i) Insomma bisogna riflettere bene prima di proporre domanda di sospensione degli atti impugnati o altra domanda cautelare: non si potranno più formulare istanze poco motivate, perché si rischia la condanna alle spese.
j) Per evitare fenomeni di nomadismo processuale il codice chiarisce che il giudice può concedere misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza, altrimenti dovendo richiedere d'ufficio il regolamento di competenza.
k) I provvedimenti cautelari possono essere concessi anche in via di urgenza dal presidente del Tar, per poi essere confermati o meno dal tribunale in composizione collegiale.
l) Il codice prevede infine un rafforzamento della fase presidenziale, che si conclude con il decreto che concede o nega la misura cautelare in attesa della pronuncia del collegio.
m) A maggiore garanzia delle parti è stato configurato anche un potenziale contraddittorio tra le parti davanti al presidente che, se lo ritiene necessario, prima di pronunciarsi può sentire le parti che si siano rese disponibili, avendo ricevuto la notifica dell'istanza di cautela monocratica.
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