Adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero

Adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono chiedere l'adozione di un minore straniero secondo le leggi del Paese estero se vi risiedono da oltre due anni.

La procedura di adozione da parte di cittadini italiani residenti all'estero è soggetta alla normativa italiana o alla normativa dello Stato estero, a seconda che ricorrano o meno determinate condizioni.

Per sapere quale normativa deve essere applicata (quella dello Stato di residenza o quella italiana), bisogna fare le seguenti distinzioni:

Coppia italiana residente all'estero da meno di due anni

Se gli adottanti sono entrambi cittadini italiani e risiedono in uno Stato estero da meno di due anni, si applica necessariamente la normativa italiana, in base a quanto stabilito dagli articoli 29 bis, comma 2, della legge 184/83, comma 1, della Legge n. 218/95.

Gli adottanti, pertanto, devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al Tribunale per i minorenni di Roma, presentando la dichiarazione di disponibilità all'adozione e chiedendo di essere dichiarati idonei all’adozione.

La procedura sarà, quindi, quella ordinaria, disciplinata dagli articoli 29 e seguenti della della  legge 184/83, che si applica nel caso di cittadini italiani residenti in Italia che vogliano adottare un minore straniero.

Coppia italiana residente all'estero da oltre due anni

Nel caso di cittadini italiani che risiedono stabilmente in uno Stato estero da oltre due anni, l'articolo 36, comma 4, della  legge 184/83 prevede una deroga al principio secondo cui si dovrebbe applicare il diritto nazionale degli adottanti.

In tale ipotesi, gli adottanti possono scegliere se seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana (sopra indicata), oppure la normativa del Paese in cui risiedono.

Se scelgono quest'ultima soluzione, il provvedimento di adozione pronunciato dallo Stato estero non sarà automaticamente efficace in Italia, ma dovrà essere riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano, su istanza degli adottanti.

Così stabilisce l’articolo 36, comma 4, della della  legge 184/83, secondo cui: “L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione”.

Solo dopo il riconoscimento da parte del Tribunale per i minorenni italiano, il provvedimento di adozione straniero potrà essere trascritto nei registri dello Stato civile.

Questo consentirà al minore adottato di acquistare la cittadinanza italiana e di fare ingresso nel territorio italiano.

In mancanza del riconoscimento, gli Uffici consolari legittimamente rifiuteranno il visto di ingresso al minore.

Coppia mista (italiano +  straniero) residente all'estero

È pure frequente l'ipotesi della "coppia mista", formata da un cittadino italiano ed uno straniero residenti all'estero.

In questo caso, quale normativa si applica? Quella dello Stato estero o quella italiana?

Deve farsi riferimento all'articolo 38 della Legge n. 218/95, secondo cui, in mancanza di un diritto nazionale comune agli adottanti, si applica:

il diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti;

in alternativa, il diritto dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione;

il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

Pertanto, con riferimento a quest'ultimo punto, se viene richiesta l'adozione legittimante di un minore straniero, si applica il diritto italiano, con conseguente rinvio alla della  legge 184/83.

 

 

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