Il mancato pagamento dell'assegno da parte del coniuge obbligato
Il mancato pagamento dell’assegno da parte del coniuge obbligato
Il mancato versamento dell’assegno da parte del coniuge obbligato, stando a Cass. 10/4/2001, non configura senz’altro il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (punito con la reclusione fino a un anno o con la multa d
Sempre a proposito di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il coniuge separato che eccepisca il proprio stato di disoccupazione a giustificazione della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento deve provare che questa condizione non è dipesa da sua volontà; pertanto, se egli si licenzia senza ricercare un nuovo lavoro, e non sussiste uno stato patologico di malattia accertato, è imputabile del reato (Trib. Genova 20/2/2004, n. 509). In questa ottica, le difficoltà economiche in cui versi l’obbligato non escludono la sussistenza del reato, qualora non risulti provato che dette difficoltà si sono tradotte in una vera e propria indigenza e nella conseguente impossibilità di adempiere, sia pure parzialmente, all’obbligazione (Trib. Roma 4/6/2004, n. 13466): l’incapacità economica dell’obbligato, in altri termini, dev’essere assoluta e incolpevole, e da questi rigorosamente provata (Cass. 19/5/2005, n. 32540. Il fallimento dell’obbligato non è sufficiente ad escludere il reato, dovendo egli dimostrare di essere stato privato di tutti i suoi mezzi economici e di non essere in grado di sopperire alla privazione con una diversa attività. (Cass. 8/7/2004, n. 37137). Sempre
Se la mancata corresponsione riguarda l’assegno per il mantenimento dei figli, soltanto questi, se maggiorenni e privi di autonomia economica, e non più il loro genitore affidatario, sono legittimati ad agire per il pagamento dell’assegno loro destinato (Trib. Palermo, 13/4/1985).
Se il coniuge non adempie all’obbligo di versare l’assegno, l’avente diritto può, a norma dell’art. 156 c.c., chiedere al giudice di ordinare che il dovuto gli sia versato direttamente dai terzi (per es. datore di lavoro, ente erogatore del trattamento pensionistico) che siano tenuti a versare, anche periodicamente, somme di denaro al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno (Cass. 4/5/1982, n. 2758).
Concludiamo, sul punto, con una sentenza del Tribunale di Genova (n. 2859 del 7/11/2003) in materia di rapporti fra coniugi di diversa nazionalità: il fatto che il diritto islamico consenta al marito di ripudiare la moglie e di sottrarsi agli obblighi nascenti dal matrimonio non ha alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso in Italia, di cui sia accertata la sussistenza.
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