Il mancato pagamento dell'assegno da parte del coniuge obbligato

Il mancato pagamento dell’assegno da parte del coniuge obbligato

Il mancato versamento dell’assegno da parte del coniuge obbligato, stando a Cass. 10/4/2001, non configura senz’altro il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (punito con la reclusione fino a un anno o con la multa d 103 a 1.032 euro)  nella versione di cui all’art. 570, secondo comma, n. 2, del codice penale (far mancare i mezzi di sussistenza ai familiari in esso indicati), la cui sfera di operatività è appunto circoscritta alla sola mancata corresponsione, da parte dell’obbligato, dei mezzi di sussistenza ai soggetti menzionati nella norma incriminatrice, i quali si trovino in oggettivo stato di bisogno; in base a questo principio i giudici della Suprema Corte non hanno ritenuto penalmente perseguibile  il coniuge che, tenuto  a  versare mensilmente alla moglie separata, a titolo di assegno di mantenimento della stessa e di tre figli minori, la somma di lire dieci milioni, aveva  versato somme largamente inferiori, consentendo però nel contempo, ai suddetti familiari, l’uso gratuito di una lussuosa abitazione. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 920 del 5/4/2004, non ha ritenuto compreso nel concetto di mezzi di sussistenza, e quindi penalmente rilevante, l’omesso versamento, da parte del marito, del contributo alla spesa sostenuta dalla moglie separata per l’acquisto di una carrozzina ortopedica, ritenendolo  azionabile soltanto in sede civile ai fini del rimborso. La Cassazione (sentenza n. 22703 del 27/4/2007) ha successivamente statuito che, il genitore  che ometta di versare all’altro coniuge l’assegno stabilito in sede di separazione giudiziale per il mantenimento del figlio minore, risponde del reato  indipendentemente dal fatto che al mantenimento abbia fatto fronte l’altro coniuge con l’aiuto di altri congiunti; ciò, infatti, non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo, ma ne costituisce la prova. Con una successiva decisione (n. 25591 del 23/6/2008) la Suprema Corte ha stabilito che il reato si configura per la semplice omissione della corresponsione dell'assegno nella misura disposta dal giudice, indipendentemente dalla condizione di bisogno del beneficiario. Il GUP presso il Tribunale di Crotone (sentenza n. 118 dell’8/8/2008) ha escluso il reato nel caso di ritardo, nell’erogazione dell’assegno al coniuge in favore della figlia minore, circoscritto a sole tre mensilità, in un contesto in cui l’obbligato, invalido al 100%, aveva sempre pagato puntualmente.

Sempre a proposito di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il coniuge separato che eccepisca il proprio stato di disoccupazione a giustificazione della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento deve provare che questa condizione non è dipesa da sua volontà; pertanto, se egli si licenzia senza ricercare un nuovo lavoro, e non sussiste uno stato patologico di malattia accertato, è imputabile del reato (Trib. Genova 20/2/2004, n. 509). In questa ottica, le difficoltà economiche in cui versi l’obbligato non escludono la sussistenza del reato, qualora non risulti provato che dette difficoltà si sono tradotte in una vera e propria indigenza e nella conseguente impossibilità di adempiere, sia pure parzialmente, all’obbligazione (Trib. Roma  4/6/2004, n. 13466): l’incapacità economica dell’obbligato, in altri termini, dev’essere assoluta e incolpevole, e da questi rigorosamente provata (Cass. 19/5/2005, n. 32540. Il fallimento dell’obbligato non è sufficiente ad escludere il reato, dovendo egli dimostrare di essere stato privato di tutti i suoi mezzi economici e di non essere in grado di sopperire alla privazione con una diversa attività. (Cass. 8/7/2004, n. 37137).  Sempre la Suprema Corte, con sentenza n. 30586 dell’8/4/2003, ha precisato che chi fa mancare i mezzi di sussistenza a più congiunti (per es. coniuge e figli minori), omettendo di corrispondere a ciascuno di essi l’importo mensile stabilito dal giudice, commette un unico reato e non una pluralità di reati in concorso formale o in continuazione fra loro.

Se  la mancata corresponsione riguarda l’assegno per il mantenimento dei figli, soltanto questi, se maggiorenni e privi di autonomia economica, e non più il loro genitore affidatario, sono legittimati ad agire per il pagamento dell’assegno loro destinato (Trib. Palermo, 13/4/1985).

Se il coniuge non adempie all’obbligo di versare l’assegno, l’avente diritto può, a norma dell’art. 156 c.c., chiedere al giudice di ordinare che il dovuto gli sia versato direttamente dai terzi (per es. datore di lavoro, ente erogatore del trattamento pensionistico) che siano tenuti a versare, anche periodicamente, somme di denaro al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno (Cass. 4/5/1982, n. 2758).

Concludiamo, sul punto, con una sentenza del Tribunale di Genova (n. 2859 del 7/11/2003) in materia di rapporti fra coniugi di diversa nazionalità: il fatto che il diritto islamico consenta al marito di ripudiare la moglie e di sottrarsi agli obblighi nascenti dal matrimonio non ha alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso in Italia, di cui sia accertata la sussistenza.

 

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