La separazione

La legge prevede tipi di separazioni coniugali, la più utilizzata è senza dubbio quella di tipo consensuale (accordo tra i coniugi non solo sulla separazione in se, ma anche sugli altri aspetti, quali l'affidamento dei figli e le questioni patrimoniali) e poi quella giudiziale alla quale si arriva quando non c'è un accordo tra le parti e quindi si rimette al Giudice la soluzione della controversia.

La separazione consensuale può definirsi un contratto che gli ex coniugi stipulano avanti al Giudice (presidente del Tribunale competente) nelle funzioni di "notaio" che ne controlla anche la legittimità dal punto di vista formale, senza entrare troppo nel contenuto, tranne il caso, appunto, di manfesta illegittimità degli accordi. Le condizioni di questo tipo di separazioni possono essere modificate sia con l'accordo di entrambi gli ex coniugi, sia in mancanza di questo ma sempre tramite ricorso al Giudice che valuterà la situazione (si tratta di una causa vera e propria come se si trattasse di "inadempimento" o "sopravvenuta onerosità" di un contratto. Ma i casi sono molteplici). Dopo tre anni dalla udienza in cui sono stati autorizzati a vivere separatamente gli ex coniugi dovranno di nuovo presentarsi di fronte al Giudice per chiedere la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).

La separazione giudiziale, invece, è una vera e propria "causa" di fronte al giudice. Quindi le parti si scontrano soprattutto sulle condizioni da applicare alla separazione/divorzio. Ciò in quanto non è più come un tempo quando bastava il dissenso di un coniuge per evitare la separazione, le maglie si sono allargate e oggi basta davvero poco (oltre alla volontà unilaterale di un coniuge) per addivenire alla separazione. Quindi ognuna delle parti presenterà al Giudice le proprie richieste, le prove per dimostrare ciò che afferma e alla fine sarà il Tribunale a decidere secondo la consueta equità. E' importante sottolineare che già in sede di prima udienza, sentite le parti e valutata sommariamente la situazione, il Presidente del Tribunale emette una ordinanza provvisoria sulle condizioni a cui i coniugi dovranno sottostare fino alla sentenza (affido dei minori, ammontare dell'assegno di mantenimento, assegnazione casa coniugale ecc..).

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altre schede

Domande e risposte in ordine all'affido familiare

atto di citazione per danno da stalking.

bozza ricorso per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato superstite (legge 898/ 1970, art. 9, mod. legge 74/1987, art. 13)

L'adeguamento e la revisione del mantenimento e dell'assegno divorzile

L'assegno divorzile

Il mancato pagamento dell'assegno da parte del coniuge obbligato

Il mantenimento in favore del coniuge

La rinuncia al mantenimento

L'adeguamento e la revisione del mantenimento per i figli

assegno una tamtum al coniuge in sede di separazione