La separazione
La legge prevede tipi di separazioni coniugali, la più utilizzata è senza dubbio quella di tipo consensuale (accordo tra i coniugi non solo sulla separazione in se, ma anche sugli altri aspetti, quali l'affidamento dei figli e le questioni patrimoniali) e poi quella giudiziale alla quale si arriva quando non c'è un accordo tra le parti e quindi si rimette al Giudice la soluzione della controversia.
La separazione consensuale può definirsi un contratto che gli ex coniugi stipulano avanti al Giudice (presidente del Tribunale competente) nelle funzioni di "notaio" che ne controlla anche la legittimità dal punto di vista formale, senza entrare troppo nel contenuto, tranne il caso, appunto, di manfesta illegittimità degli accordi. Le condizioni di questo tipo di separazioni possono essere modificate sia con l'accordo di entrambi gli ex coniugi, sia in mancanza di questo ma sempre tramite ricorso al Giudice che valuterà la situazione (si tratta di una causa vera e propria come se si trattasse di "inadempimento" o "sopravvenuta onerosità" di un contratto. Ma i casi sono molteplici). Dopo tre anni dalla udienza in cui sono stati autorizzati a vivere separatamente gli ex coniugi dovranno di nuovo presentarsi di fronte al Giudice per chiedere la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
La separazione giudiziale, invece, è una vera e propria "causa" di fronte al giudice. Quindi le parti si scontrano soprattutto sulle condizioni da applicare alla separazione/divorzio. Ciò in quanto non è più come un tempo quando bastava il dissenso di un coniuge per evitare la separazione, le maglie si sono allargate e oggi basta davvero poco (oltre alla volontà unilaterale di un coniuge) per addivenire alla separazione. Quindi ognuna delle parti presenterà al Giudice le proprie richieste, le prove per dimostrare ciò che afferma e alla fine sarà il Tribunale a decidere secondo la consueta equità. E' importante sottolineare che già in sede di prima udienza, sentite le parti e valutata sommariamente la situazione, il Presidente del Tribunale emette una ordinanza provvisoria sulle condizioni a cui i coniugi dovranno sottostare fino alla sentenza (affido dei minori, ammontare dell'assegno di mantenimento, assegnazione casa coniugale ecc..).
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