Il mantenimento in favore del coniuge

Motivo di ulteriore contrasto nelle separazioni giudiziali è, qualora uno dei coniugi non abbia un reddito tale da assicurargli un tenore di vita pari a quello di cui godeva in costanza di convivenza coniugale,  la quantificazione dell’assegno di mantenimento da porre a carico dell’altro coniuge. Questo importo varia ovviamente da caso a caso, in relazione alla rispettiva disponibilità di reddito dei coniugi, nonché all’età e al numero di eventuali figli, e nel determinarlo il giudice non è tenuto a distinguere quanto spetti al coniuge affidatario e quanto ai figli, poiché tale assegno si ricollega a un credito iure proprio del primo, anche per la parte inerente alle esigenze di vita dei secondi (Cassazione 7/3/1984, n. 1589). L’assegno concesso a un coniuge per il mantenimento dei figli minori non può comunque avere natura forfetaria, nel senso di includere anche le spese straordinarie; alcune di queste, infatti, possono essere non solo imprevedibili ma imponderabili, per cui ricomprenderle forfetariamente nell’assegno potrebbe determinare una compressione delle esigenze del minore, nei casi in cui il loro soddisfacimento richieda un intervento economico straordinario (Corte d’Appello  Napoli 6/6/2008, n. 2201).   L’assegno di mantenimento può  costituire un utile riferimento ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile (Cass. 27/8/2004, n. 1718).

A chi spetta

L’assegno di mantenimento viene disposto dal giudice in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione  e che non disponga di adeguati redditi propri, in presenza  di una disparità economica fra i due coniugi; ricorrendo queste condizioni il mantenimento spetta a prescindere dal fatto che la separazione sia stata pronunciata con o senza addebito all’altro coniuge (Cass. 5/11/1987, n. 8153); al coniuge, invece, cui sia addebitabile la separazione, l’assegno di mantenimento non spetta neppure se privo di mezzi di sostentamento (Cass. 15/2/2008, n. 3797); egli, pertanto,  avrà diritto soltanto agli alimenti.

Se la separazione è addebitata ad entrambi i coniugi, quello economicamente più debole perde il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui abbia inciso con minor rilevanza causale nella crisi dell’unione coniugale (Cass. 24/2/2006, n. 4204). Anche in tale ipotesi è fatto salvo il diritto a percepire gli alimenti.

La quantificazione dell’assegno

Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento si deve tener conto (Cass. 19/10/1981, n. 5446) non solo degli utili in denaro, ma anche delle utilità suscettibili di valutazione economica; così, se il coniuge tenuto a corrispondere l’assegno concede all’altro l’uso di una casa di abitazione, questa utilità è valutabile in misura pari al risparmio della spesa che occorrerebbe sostenere per godere dello stesso immobile a titolo di locazione. L'acquisto di una barca di maggior pregio e valore della precedente è stato ritenuto (Cass. 25/9/2003, n. 14252) elemento utile ai fini della valutazione dell’adeguatezza dei redditi per determinare l'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non era stata addebitata la separazione. In caso di contestazione il giudice può incaricare la polizia tributaria di svolgere le opportune indagini; fra l’altro il contenuto della dichiarazione dei redditi può essere documentalmente smentito: per es. attraverso una visura camerale o ipotecaria  (App. Roma 16/7/2008, n. 3077).

Dal punto di vista del coniuge destinatario dell’assegno, il tenore di vita che questi ha il diritto di mantenere non è quello di fatto consentitogli dall’altro coniuge prima della separazione, ma quello che l’altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze; pertanto, se uno dei coniugi, sottraendosi all’obbligo di contribuire, in proporzione ai propri mezzi economici, alle esigenze  della famiglia, fa vivere l’altro coniuge in ristrettezze, o comunque non gli assicura un tenore di vita corrispondente a quello che ragionevolmente potrebbe permettere a sé e alla sua famiglia, l’altro coniuge, una volta separatosi, può pretendere per il proprio mantenimento un assegno proporzionato alla posizione economica del consorte, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione (Cass. 18/8/1994, n. 7437). Può però accadere che le condizioni economiche del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno di mantenimento non consentano al coniuge destinatario dello stesso di conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, per cui sarà il giudice a quantificare il dovuto in relazione alle condizioni economiche dell’obbligato e alle altre circostanze richiamate nel secondo comma dell’art. 156 c.c. (Cass. 28/4/2006, n. 9878). Se poi, prima della separazione, i coniugi avevano concordato, o quanto meno accettato, che uno dei due non lavorasse, ciò vale anche per dopo la separazione;  questa, infatti, tende a conservare il più possibile gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza, e quindi anche il tenore e il tipo di vita di ciascun coniuge, a differenza di quanto previsto in materia di divorzio dal sesto comma dell’art. 5 L. 1/12/1970, n. 898, e successive modificazioni,  che subordina  il diritto al mantenimento al fatto che chi lo pretende non possa procurarsi, per ragioni, oggettive, mezzi di sostentamento, (Cass. 19/3/2004, n. 5555). In mancanza di un accordo del genere, l’attitudine al lavoro in capo al coniuge destinatario dell’assegno, come potenziale capacità di guadagno, è un elemento valutabile dal giudice per definire la misura dell'assegno stesso, ma il suo mancato sfruttamento  non equivale ad un reddito attuale, né lascia presumere il rifiuto di propizie occasioni di reddito (Cass. 2/7/2004, n. 12121);  l'inattività lavorativa, quindi, non è necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno finché non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione: solo in tal caso, quindi, lo stato di disoccupazione potrebbe essere interpretato come rifiuto o non avvertita necessità di un reddito, che condurrebbe ad escludere il diritto di ricevere dal coniuge, a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attività lavorativa rifiutata o cessata senza giusto motivo.

Non ha invece alcuna rilevanza il fatto che il coniuge richiedente l’assegno sia titolare di un patrimonio in nuda proprietà, trattandosi di cespiti per lui non produttivi di reddito (Cass. 27/8/2004, n. 1718).

Tornando alla quantificazione dell’assegno, si deve tener conto, oltre che della durata dell’unione coniugale, dell’eventuale apporto fornito dal coniuge richiedente al miglioramento delle condizioni familiari: sia in termini di conservazione o incremento dei mezzi a disposizione del nucleo familiare, sia in termini di rinuncia ad una propria affermazione socio-economica (App. Roma 16/7/2004, n. 3350). In particolare, se la durata del matrimonio è stata breve (ma nel periodo  dev’essere compreso anche quello di separazione), questa circostanza non preclude, ricorrendone i presupposti, il diritto all’assegno di mantenimento, ma può semmai incidere, come appena detto, ai fini della sua quantificazione (Cass. 16/12/2004, n. 23378).

 

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