La rinuncia al mantenimento
La rinuncia al pagamento dell’assegno fissato per la moglie ed i figli in sede di separazione consensuale omologata, sia pure limitata agli arretrati, è nulla qualora l’assegno medesimo abbia natura alimentare, e tale nullità può essere fatta valere dalla madre affidataria della prole anche per la quota di spettanza dei figli nel frattempo diventati maggiorenni (Cass. 21/5/1984, n. 3115). In ogni caso la rinuncia all’assegno di mantenimento fatta in sede di separazione non comporta anche la rinuncia all’assegno divorzile (Cass. 21/2/2008, n. 4424).
pubblica su facebook

