assegno una tamtum al coniuge in sede di separazione
I coniugi potrebbero, in sede di separazione, accordarsi nel senso che il coniuge economicamente più forte versi all’altro, in luogo dell’assegno mensile, una somma una tantum. Un accordo del genere, però, non mette il coniuge onerato al riparo da future richieste da parte dell’altro: il Tribunale di Piacenza, infatti (sentenza del 6/2/2003), ha sancito la nullità di un accordo del genere per contrasto con l’art. 160 c.c., per il quale gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Qualora, poi, in una precedente separazione cui abbia fatto seguito la riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma una tantum per il soddisfacimento dei suoi diritti, il giudice della successiva separazione, investito di una domanda di assegno di mantenimento, dovrà esaminare nuovamente il punto, tenendo tuttavia conto dell’effettiva consistenza delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, e - quindi - anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per effetto della precedente separazione (Cass. 13/5/1999, n. 4748). La circostanza, infine, che in sede di separazione i coniugi si siano accordati per il pagamento di un importo una tantum, non esclude che, ricorrendone le condizioni, il coniuge beneficiario possa chiedere l’assegno in sede di divorzio (Cass. 21/02/2008, n. 4424)
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