L'assegno divorzile

L’assegno divorzile

L’assegno divorzile viene stabilito dal Tribunale nella stessa sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,  valutati tutti questi elementi anche in relazione alla durata del matrimonio, e sempre che il coniuge destinatario non abbia mezzi economici adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive (l’onere di provare l’impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati spetta a questi, Cass. 8/8/2003, n. 11975). Il fatto che in sede di separazione personale il coniuge non abbia beneficiato di alcun contributo non significa che egli, a fronte di un peggioramento delle proprie condizioni economiche, tale da far venir meno la preesistente autosufficienza,  non possa, in sede di divorzio, chiedere e ottenere la corresponsione del relativo assegno (App. Firenze 27/6/2008, n. 1056).

 

La quantificazione dell’assegno divorzile

Va premesso che, in sede di quantificazione dell’assegno di divorzio,  è irrilevante la misura dell’assegno di mantenimento attribuito, o concordato, in sede di separazione, il quale ha presupposti e funzione diversi (Cass. 9/5/2002, n. 6641); esso può semmai costituire un elemento di valutazione ad opera del giudice (Cass. 6/11/2006, n. 23671), dovendo questi prendere in considerazione l’eventuale mutamento del quadro economico intervenuto nel frattempo: l’avere, per esempio, il coniuge che reclama l’assegno di divorzio iniziato un’attività lavorativa (Cass. 21/5/2008, n. 13058). Neppure la rinuncia, in sede di separazione consensuale, a percepire l’assegno di mantenimento, è di ostacolo alla corresponsione dell’assegno di divorzio, essendo questo indipendente dagli accordi intervenuti in sede di separazione, ma conseguenza diretta del divorzio (Cass. 15/9/2008, n. 23690).   Per il Tribunale di  Parma (sentenza del 12/11/1998) l’assegno di divorzio ha natura esclusivamente assistenziale, per cui l’avente diritto a riceverlo non può pretendere di mantenere lo stesso tenore di vita goduto prima dello scioglimento del matrimonio, dovendo l’assegno garantire soltanto un’esistenza libera e dignitosa. Di diverso avviso la Cassazione (sentenza n. 11021 del 15/7/2003), per la quale i “mezzi adeguati” di cui al sesto comma dell’art. 5 L. n. 898/1970 coincidono con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, compatibilmente con le attuali condizioni economiche dei coniugi. Ancora più favorevoli al coniuge avente diritto all’assegno  tre successive  sentenze, sempre della Cassazione: la n. 13169, del 16/7/2004, che ha stabilito doversi avere riguardo anche al tenore di vita che sarebbe stato presumibilmente mantenuto in caso di continuazione del rapporto, dovendosi quindi tener conto anche degli incrementi di reddito facenti capo al coniuge tenuto alla corresponsione (per es. semplice ricercatore universitario durante il matrimonio e titolare di cattedra all’atto del divorzio, Cass. 15/9/2008, n. 23690), e la n. 10210 del 16/5/2005, per la quale il tenore di vita cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno di divorzio è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi (ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali) e non quello tollerato, o subìto, o anche concordato con l’adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui.

Anche se sta al coniuge avente diritto all’assegno provare quale fosse il tenore di vita della coppia durante il   matrimonio, nonché la situazione economica al momento della domanda, il giudice può far riferimento, quale parametro di valutazione del pregresso stile di vita, alla documentazione attestante i redditi dell’onerato (Cass. 16/7/2004, n. 13169); documentazione che la stessa Cassazione (sentenza n. 12763 del 31/5/2007) non ha comunque considerato vincolante per il giudice, potendo questi fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.   Sempre in tema di quantificazione dell’assegno di divorzio, non assumono rilievo i redditi del convivente dell’ex coniuge tenuto al pagamento (Cass. 24/11/1999, n. 13053).

Circa il momento da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell’assegno, si deve avere riguardo alla condizione delle parti quale risulta al momento della pronuncia di divorzio e non riferita ad epoche precedenti eventualmente caratterizzate da una diversa capacità di reddito (Cass. 4/9/2004, n. 17901). Se però il reddito futuro dell’obbligato è prevedibile in quanto prevalentemente legato all’anzianità di servizio, nel quantificare l’assegno il giudice può tener conto di questo elemento (Cass. 27/8/2004, n. 17128). In caso di contestazione il giudice non è tenuto ad attenersi alle dichiarazioni dei redditi prodotte dai coniugi, potendo fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (App. Roma 18/4/2007, n. 1779), e, analogamente a quanto previsto per l’assegno di mantenimento,   può avvalersi anche della polizia tributaria (Cass. 17/5/2005, n. 10344).

Sempre ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, deve essere considerata anche l’indennità di servizio all’estero attribuita ai diplomatici ai sensi dell’art. 171 D.P.R. 5/1/1967 (Cass. 19/12/2003, n. 19527).

 

Il pagamento “Una tantum” dell’assegno divorzile

Nell’ipotesi in cui all’atto del divorzio i coniugi si siano accordati per la corresponsione di una somma una tantum in luogo dell’assegno mensile (l’importo corrisposto in unica soluzione non è deducibile ai fini IRPEF, Cass. 6/11/2006, n. 23659), per la Corte d’Appello di Torino (sentenza del 15/1/1998) resta preclusa ogni ulteriore rivendicazione economica successiva, ivi compresa la pretesa della quota di trattamento di fine rapporto  percepita dal coniuge cessato dal rapporto di lavoro dopo la pronunzia del divorzio, giacché anche il diritto a percepire detta quota già sussisteva in capo all’altro coniuge, ancorché non fosse azionabile al momento del divorzio. Questa stessa pronuncia ha stabilito che, anche se la corresponsione dell’importo una tantum avviene in forma rateizzata anziché in unica soluzione, non può essere accolta la domanda di revisione, neppure se avanzata prima che venga completato il pagamento rateizzato, poiché il versamento della somma una tantum si ricollega a una transazione novativa d’ogni precedente pretesa, e a transazione adempiuta il titolo azionabile dal creditore è esclusivamente detta transazione.

  

Decorrenza e prescrizione del diritto all’assegno divorzile

Per quanto riguarda la decorrenza della corresponsione, l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, dev’essere erogato a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal decimo comma dell'art. 4 l. 1/12/1970, n. 898, che conferisce al Tribunale il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza del pagamento dalla data della domanda (Cass. 25/6/2004, n. 11863).

Circa la prescrizione del diritto a esigere l’assegno, il termine (cinque anni) decorre dalla scadenza di ogni singola prestazione (Cass. 14/1/2004, n. 336).

 Il diritto a percepire l’assegno divorzile si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze. Se però dal matrimonio sono nati (o sono stati adottati) dei figli, i genitori hanno l’obbligo di continuare a mantenerli, educarli ed istruirli, anche se uno o entrambi dovessero passare a nuove nozze. Il diritto a percepire l’assegno si estingue anche se viene meno lo stato di bisogno del beneficiario; se però lo stato di bisogno si ripresenta, l’assegno può essere nuovamente attribuito.

Se il rapporto matrimoniale, per fatto e colpa del richiedente l’assegno, è stato instaurato solo formalmente, senza dar luogo alla formazione di alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sfociando dopo breve tempo (nel caso di specie tre mesi) in una domanda di divorzio senza che fosse stato consumato per volontà della moglie, questa non ha diritto all’assegno di divorzio (Cass. 16/6/2000, n. 8233).

 

In caso di morte del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno periodico (non anche, quindi, nel caso di assegno corrisposto in unica soluzione), l’avente diritto può chiedere al Tribunale l’attribuzione di un assegno periodico a carico dell’eredità, da quantificarsi tenendo conto dell’assegno fino allora percepito, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, della consistenza dell’eredità e del numero, della qualità e delle condizioni economiche degli eredi.

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