L'adeguamento e la revisione del mantenimento per i figli

In mancanza di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice, l’assegno di mantenimento relativo ai figli  è  adeguato automaticamente agli indici ISTAT.

Se, in epoca successiva a quella in cui l’assegno per il mantenimento dei figli è stato quantificato dal giudice o concordato fra le parti, si verificano mutamenti nella situazione economica dei coniugi tali da suggerire la revisione dell’assegno, ciascuno di questi può prendere l’iniziativa per adeguare l’importo alla mutata condizione (Cass. 3/5/1989, n. 2054).   Il Tribunale di Napoli  (sentenza del 21/11/1980) ha ritenuto applicabile il settimo comma dell’art. 156 c.c., che prevede la revisione dell’assegno solo  nei casi  di separazione con addebito e non anche in quelli di separazione consensuale, nelle quali i coniugi, liberamente ed in piena autonomia, regolano i loro rapporti patrimoniali, con la conseguenza che ogni successiva variazione dei rispettivi redditi non spiega, ad eccezione dello stato di bisogno, alcuna influenza; qualora vi siano figli, hanno precisato i giudici partenopei, l’incremento dei redditi del genitore non affidatario consente una revisione dell’assegno limitatamente al mantenimento dei figli medesimi.

Se i coniugi hanno raggiunto un accordo sull’entità dell’assegno da corrispondere per il mantenimento dei figli, l’intervenuto stato di disoccupazione dell’obbligato non lo esonera  dal corrispondere le mensilità già maturate, mentre  può giustificare un’istanza di sospensione o di riduzione dell’efficacia di tali accordi con effetto dal momento dell’istanza (Trib. Monza, 22/6/1990).

La Cassazione, modificando un precedente orientamento, scolpito nella sentenza n. 1689 dell’8/3/1983, con pronuncia n. 996 del 4/2/1987 ha stabilito che il coniuge affidatario dei figli, che chieda la revisione dell’assegno di mantenimento o di divorzio  divenuto insufficiente, non è tenuto a provare l’aumento dei redditi dell’obbligato, ma è questi che deve provare una diminuzione delle sue entrate, tale da rendere impossibile l’adeguamento.

Il coniuge nei cui confronti venga presentata domanda di revisione dell’assegno non può sostenere, per sottrarsi al pagamento dell’aumento, che il coniuge richiedente è tenuto ad impegnarsi in una qualche attività lavorativa, pur se privo di qualificazione professionale specifica,  se nel periodo di convivenza  il suo impegno era limitato, con il più ampio consenso dell’altro coniuge, all’attività di lavoro casalingo (Trib. Monza, 4/7/1984).  

E a proposito di lavoro, il coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno può chiederne la riduzione dimostrando che l’altro  lavora in nero (Cass. 12/12/2003, n. 19042).

Qualora intervenga una sentenza che, in seguito alle mutate condizioni economiche dei coniugi, disponga l’esclusione o la riduzione dell’assegno di mantenimento definito in sede di separazione, il coniuge non può essere costretto a restituire le somme percepite fino al momento in cui il provvedimento passa in giudicato; per altro verso, il coniuge che non abbia ancora versato le somme dovute, non può essere costretto a farlo (Cass. 10/12/2008, n. 28987).

 

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