Adozione di un maggiorenne

E’ possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore.
La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
L'adottato acquista: - il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio; - il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi; il diritto agli alimenti.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che: 1) non hanno discendenti legittimi o legittimati; 2) hanno compiuto i 35 anni d'età; 3) superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E’ richiesto il consenso: a)dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi; b) dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante; c) dei genitori dell'adottando.
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione. Allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Normativa di riferimento: art. 291 e seguenti codice civile come modificati dalla legge 4 maggio 1983 n. 184.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altre schede

atto di citazione per danno da stalking.

bozza ricorso per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge divorziato superstite (legge 898/ 1970, art. 9, mod. legge 74/1987, art. 13)

La separazione

L'adeguamento e la revisione del mantenimento e dell'assegno divorzile

L'assegno divorzile

Il mancato pagamento dell'assegno da parte del coniuge obbligato

Il mantenimento in favore del coniuge

La rinuncia al mantenimento

L'adeguamento e la revisione del mantenimento per i figli

assegno una tamtum al coniuge in sede di separazione