Adozione in casi particolari
L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, e tutela, nelle prime due lettere, il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, mentre nelle altre due, i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio.
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.
I casi contemplati prevedono tale opportunità per: 1)persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; 2) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori; 4) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.
La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.
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