Adozione pronunciata in Stati esteri- riconoscimento in Italia
Adozione pronunciata in Stati esteri
In tema di adozione di minori, i provvedimenti stranieri non sono automaticamente efficaci in Italia ma devono essere dichiarati tali dal Tribunale per i minorenni
I provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, pronunciati in un Paese che non ha ratificato
Affinchè tali provvedimenti abbiano valore giuridico in Italia, è necessario attivare un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni italiano, per ottenere una "dichiarazione di efficacia".
A tal fine, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni (articolo 36, comma 2, della Legge 4 maggio 1983 n. 184):
1) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
2) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
3) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
4) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
La pronuncia del Tribunale per i minorenni in ordine al riconoscimento del provvedimento straniero è impugnabile con l'appello, e non, direttamente, con il ricorso per Cassazione, in quanto, pur essendo adottata in forma di decreto, ha valore sostanziale di sentenza.
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