Affidamento a rischio

In alcuni casi, al fine di evitare un'eccessiva permanenza del minore in Istituto ovvero in comunità, il tribunale per i minorenni può disporre, nell'interesse del minore, il collocamento temporaneo presso una famiglia scelta tra le coppie che hanno manifestato la disponibilità all'adozione.
Le coppie vengono previamente informate, sono quindi consapevoli del rischio che si assumono.

Il rischio nell'affidamento è determinato da una serie di fattori: - è un affidamento temporaneo; - il minore non è stato ancora dichiarato adottabile, non vi è, infatti, certezza sull'esito del procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità; - qualora l'esito del predetto procedimento si riveli negativo ovvero, in caso di ricorso, venga revocato l'affidamento, il minore dovrà fare rientro nella famiglia di origine.

Normativa di riferimento: art. 10, comma 3, legge 4 maggio 1983 n. 184.

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